Niente trascrizione dei provvedimenti di esproprio in favore del gestore degli immobili espropriati
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 65 di ieri, 10 novembre 2025, ha chiarito che non è possibile procedere alla trascrizione del provvedimento di esproprio, oltre che in favore del Demanio dello Stato, anche in favore del concessionario o gestore degli immobili espropriati (nel caso di specie, il gestore di strade di proprietà dello Stato) quale soggetto titolare di un determinato uso su tali immobili.
Sul piano civilistico, tale conclusione è avvalorata dall’art. 2643 c.c., il quale elenca in modo tassativo gli atti soggetti a trascrizione, senza alcuna menzione gli atti di concessione di un bene di proprietà altrui.
Anche gli artt. 2644 e 2645 c.c. depongono nel senso della non trascrivibilità dei provvedimenti di esproprio in favore del concessionario, laddove stabiliscono che la trascrizione nei pubblici registri immobiliari è effettuata in funzione dell’opponibilità dell’atto ai terzi (c.d. pubblicità dichiarativa), mentre nel caso del provvedimento di esproprio (il quale comporta l’acquisto della proprietà a titolo originario in capo all’ente promotore) la trascrizione è prevista dall’art. 23 del DPR 327/2001 con la sola funzione di pubblicità notizia.
Quest’ultima norma prevede che il decreto di esproprio sia trascritto senza indugio nei pubblici registri immobiliari “a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio”: sebbene l’art. 23 non individui anche il soggetto, da indicare in nota di trascrizione, a favore del quale il diritto di proprietà deve essere trascritto, tale soggetto non può che coincidere con la parte che diviene titolare del diritto trasferito, ovverosia, nel caso di specie, il Demanio dello Stato in favore del quale si realizza l’acquisto della titolarità dell’immobile espropriato in forza del corrispondente atto ablativo.
Per l’Amministrazione finanziaria, occorre, invece, specificare l’uso del concessionario/gestore in ambito catastale, posto che l’intestazione catastale, a differenza della pubblicità immobiliare, risponde all’esigenza inventariale di tenere aggiornate le intestazioni dell’immobile per finalità fiscali, così da consentire la corretta attribuzione delle imposte in base al possesso dei redditi.
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