Non serve la domanda di insinuazione per far valere il diritto del garante pubblico
Il tema della surroga pare che debba trovare, a breve, nuova valutazione in virtù dell’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 28602/2025
Il tema dell’intervento del garante pubblico alla partecipazione al concorso nella liquidazione giudiziale sembra aver trovato una definitiva soluzione per effetto del duplice intervento della Suprema Corte (Cass. 21 marzo 2025 n. 7526 e 24 marzo 2025 n. 7832), che, nel rigettare le domande di ammissione al passivo, ha avuto modo di affermare che l’attività da porre in essere per far valere il credito non coincide con la domanda di ammissione al passivo tardiva, ma trova la sua fonte nella speciale procedura di rettifica dello stato passivo, una volta prevista dall’art. 115 comma 2 del RD 267/42 e ora disciplinata dall’art. 230 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII). Tale ricostruzione muove dal presupposto che, nelle ipotesi di cui si tratta, il credito è già ammesso al concorso, rendendosi, dunque, necessario solo “rettificare” l’indicazione soggettiva del titolare della pretesa, mutato per l’intervenuta surrogazione nel diritto di credito.
Il principio si innesta in un quadro non del tutto organico, in cui l’antitetica posizione si fondava sul presupposto che “la pretesa restitutoria di SACE è un diritto che sorge con il rilascio della garanzia e resta sospensivamente condizionato all’inadempimento della società garantita”, conseguendone che “il giudice delegato al fallimento di quest’ultima è tenuto ad ammettere al passivo con riserva il credito di SACE s.p.a. condizionatamente al verificarsi di tale evento inadempitivo, non costituendo il pagamento degli importi richiesti dall’istituto mutuante attraverso l’escussione della garanzia un fatto costitutivo del diritto del garante” (Cass. 26 giugno 2023 n. 18148).
La questione è stata, di recente, ripresa dal Tribunale di Modena 26 settembre 2025 il quale, in condivisione del mero adempimento di surroga, ha ritenuto che “non osta a tale soluzione il mutamento della natura del credito iscritto al passivo (da chirografario a privilegiato), trattandosi di effetto ex lege in relazione al quale non pare potersi predicare l’esistenza di un concreto spazio di critica da parte dei creditori concorrenti; in ogni caso, e anche a ritenere il contrario, il contraddittorio rimarrebbe comunque garantito dalla facoltà di reclamo avverso il provvedimento di modifica dello stato passivo adottato dal Curatore”.
Ciò, in ogni caso, a condizione che: il finanziatore sia effettivamente e definitivamente iscritto al passivo (diversamente sarà ineludibile l’onere di insinuazione in capo al garante); la “surroga” del garante avvenga proprio in relazione al credito ammesso o a parte di esso; la curatela non nutra dubbi in ordine alla operatività della garanzia, in particolare nei casi in cui il finanziatore sia stato ammesso al passivo in chirografo, ma sia emersa in capo al medesimo la violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio.
Il tema così scrutinato pare che debba trovare, a breve, nuova valutazione in considerazione della depositata ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 28602 del 29 ottobre 2025 che, ritenendo necessaria la trattazione in pubblica udienza ex art. 375 comma 1 c.p.c., ha posto, con particolare riferimento ai motivi del promosso ricorso incidentale, la questione di rilievo nomofilattico in ordine alla possibilità da parte dell’ente gestore di “far valere in via surrogatoria in sede fallimentare il proprio credito, derivante dall’escussione dal parte dell’istituto di credito garantito, anche quando quest’ultimo sia stato ammesso al passivo per lo stesso credito e, in caso di risposta positiva a tale quesito, degli strumenti processuali attraverso i quali la pretesa creditoria nascente dagli interventi di sostegno pubblico possa realizzarsi (domanda di ammissione tardiva allo stato passivo, con coinvolgimento nel giudizio di accertamento anche dei soggetti garantiti precedentemente ammessi per lo stesso credito o richiesta di rettifica dello stato passivo con surrogazione ex art. 115 l.fall)”. Il nuovo inaugurato orientamento, che, dunque, prevede un mero adempimento di surroga, contribuirebbe a eliminare in radice le problematiche di ritardo dell’Ente.
In ogni caso, pur volendo disattendere le precedenti conclusioni, con riferimento al rimedio della possibile ultratardività (che il provvedimento del Tribunale di Milano del 4 novembre 2025 considera quale causa di inammissibilità della domanda), merita attenzione la pronuncia di altra giurisprudenza di legittimità (Cass. 11 aprile 2025 n. 9451) la quale, fondando le conclusioni su di un principio di tutela delle disposizioni di diritto comunitario, ha stabilito che “nel giudizio di accertamento dello stato passivo fallimentare, il giudice preposto alla trattazione di una domanda di ammissione di un credito per il recupero di aiuti di Stato conseguente a una decisione della Commissione europea relativa a somme ottenute dall’imprenditore fallito sulla base di una normativa nazionale confliggente con i principi eurounitari in materia di concorrenza è tenuto, in virtù dei canoni di effettività e leale collaborazione, a disapplicare l’art. 101, comma 6, L. fall. quando tale norma venga a costituire ostacolo o impedimento al perseguimento in concreto del risultato imposto dal diritto comunitario”.
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