Cessione del credito da retribuzione con limitazioni
Se il lavoratore ha presentato domanda all’INPS, oggetto di cessione potrà essere solo quella porzione di credito non coperta dal Fondo di garanzia
Nell’ambito della procedura fallimentare è legittima – entro certo limiti e per espressa previsione normativa – la cessione di un credito ammesso al passivo.
In base all’art. 115 comma 2 del RD 267/42, se prima della ripartizione i crediti ammessi al passivo sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, purché l’operazione gli venga tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l’intervenuta cessione.
La “successione del credito” non lede il ceto creditorio: l’avvicendamento soggettivo non altera la posizione del creditore originario già ammesso al passivo fallimentare, verificandosi esclusivamente il subingresso nell’ ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41