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FISCO

Via libera definitivo al Testo unico IVA

L’efficacia delle nuove disposizioni «consolidate» è prevista dal 1° gennaio 2027

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Martedì, 23 dicembre 2025

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Nel Consiglio dei Ministri di ieri è stato approvato, in via definitiva, il decreto legislativo recante il Testo unico in materia di IVA, inclusivo delle disposizioni del DPR 633/72, del DL 331/93, del DLgs. 127/2015 e di ulteriori leggi e decreti.

L’efficacia del nuovo Testo unico, diversamente da quanto previsto all’inizio dell’iter parlamentare dello schema di decreto, è differita al 1° gennaio 2027 (in coerenza con quanto stabilito, anche per altri Testi unici della riforma tributaria, dal DL “Milleproroghe”, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Lo ha confermato il Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nella giornata di ieri, dopo l’approvazione del decreto.

Come indicato nella Relazione illustrativa allo schema di DLgs., la revisione delle disposizioni in tema di IVA ha carattere “compilativo” e traspone in un unico corpus normativo la vigente disciplina relativa all’imposta, “senza modificarne la formulazione”, abrogando contestualmente quelle ad oggi vigenti. Molto utile è l’inclusione, nel testo, delle numerose norme di interpretazione autentica.
Tra le altre, troveranno spazio nel nuovo Testo unico IVA anche le disposizioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni, di liquidazione del tributo e quelle relative ai rimborsi (le quali, nella fase di consultazione pubblica, erano state espunte e confluite in differenti Testi unici).

Le uniche eccezioni rispetto al criterio appena descritto sono rappresentate dalla necessità di attualizzare il testo, in alcuni casi, o di introdurre disposizioni di coordinamento:
- per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative;
- ovvero per esigenze formali di armonizzazione normativa con altre disposizioni, tra cui quelle inserite in ulteriori Testi unici previsti dalla riforma fiscale.

Sotto questo profilo, ad esempio, sono aggiornati i riferimenti normativi concernenti le disposizioni in materia sanzionatoria (con il nuovo Testo unico di cui al DLgs. 173/2024) o in tema di versamenti e riscossione (con il nuovo Testo unico di cui al DLgs. 33/2025).

La Relazione illustrativa allo schema di DLgs. precisa che gli argomenti inseriti nel Testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce. In questo modo, le disposizioni nazionali sono sistematizzate, per buona parte, in modo coerente con la disciplina unionale.

Il nuovo ordine di collocamento delle disposizioni, prevede in sequenza: l’esame dei soggetti passivi (Titolo III), le norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV), il luogo delle operazioni (Titolo V), il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI), la base imponibile e le aliquote (Titolo VII), le esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX), la rivalsa e la detrazione (Titolo X), il volume d’affari (Titolo XI), gli obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII) e la riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII). A seguire, si rinvengono: rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia.

Sul piano del contenuto, il Testo unico reca comunque alcuni sviluppi d’interesse.
È aggiornata la formulazione dell’art. 8 del DPR 633/72 (futuro art. 45 del Testo unico IVA), ove è introdotta la condizione che “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”. Viene, così, eliminato il riferimento alla bolla di accompagnamento, la quale non rappresenta più un documento idoneo per fornire la prova di uscita dei beni nelle cessioni all’esportazione (art. 1 del DPR 472/96). Ciò è in linea con la vigente procedura AES per la certificazione di uscita delle merci dal territorio Ue, ai sensi del Codice doganale e dell’art. 334 del Regolamento Ue n. 2447/2015.

Anche in tema di aliquote nel settore edilizio, si può osservare un’evoluzione del testo normativo.
Nelle disposizioni che prevedono l’aliquota del 10% per gli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, è aggiornato l’attuale rimando normativo presente nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (nn. 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies). Si dovrà fare rinvio al nuovo Testo unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001) e non più alla L. 457/78, attualmente menzionata nel DPR 633/72, sebbene sia stata abrogata.

Non sono, invece, modificate le “voci doganali” alle quali fare rinvio per individuare le cessioni di beni ad aliquota ridotta (riportate nelle Tabelle A, parte II e III, allegate al DPR 633/72), poiché, come precisato nella relazione illustrativa, l’aggiornamento di tale voci avrebbe implicato un “coordinamento normativo sostanziale”.

Non ancora attuata la revisione delle disposizioni IVA

È necessario osservare, da ultimo, che in materia di IVA, non si è ancora provveduto a completare l’iter di attuazione della legge delega di riforma fiscale (segnatamente l’art. 7 della L. 111/2023), ove è prevista, tra l’altro, la revisione dei presupposti del tributo, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote, oltre a interventi sulle operazioni esenti immobiliari e alla modifica di alcuni aspetti della disciplina della detrazione.

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