Alla Consulta i casi di inoperatività dell’esdebitazione
Per il Tribunale di Verona vi è un dubbio, rilevante e non manifestamente infondato, di legittimità costituzionale dell’art. 278 comma 2 del CCII
Per i debiti rimasti insoddisfatti a seguito della procedura di liquidazione giudiziale ovvero controllata, il debitore può ricorrere all’istituto dell’esdebitazione allo scopo di ottenerne l’inesigibilità.
Attraverso l’esdebitazione, infatti, i creditori non possono esigere dal debitore la porzione di pagamento rimasta insoddisfatta e, ulteriormente, vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza connesse all’apertura della liquidazione giudiziale (art. 278 comma 1 secondo periodo del DLgs. 14/2019).
Il ricorso all’istituto, tuttavia, non è autonomo ma strettamente interconnesso e subordinato all’apertura della procedura liquidatoria e richiede la sussistenza di precisi requisiti temporali, soggettivi e oggettivi.
Sotto l’aspetto temporale, due sono i momenti da attenzionare: il decorso di 3 anni dall’apertura della procedura di liquidazione; la chiusura della procedura, se antecedente (art. 279 del DLgs. 14/2019).
Sotto l’aspetto soggettivo, al beneficio dell’esdebitazione possono accedere tutti i debitori di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 14/2019: restano esclusi quelli assoggettabili a liquidazione coatta amministrativa e all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, nonché lo Stato e gli Enti pubblici.
Con riferimento all’ambito oggettivo, il beneficio dell’esdebitazione si estende a tutti i creditori per la porzione di credito rimasta insoddisfatta; l’inesigibilità, dunque, opera nei confronti dei crediti anteriori che si sono insinuati, dei crediti personali del debitore ed estranei all’esercizio dell’attività di impresa, nonché dei crediti tributari (compresa l’IVA) e delle connesse sanzioni (C.G.T. I Reggio Emilia 16 aprile 2025 n. 100/2/25).
Inoltre, il beneficio opera anche per i crediti successivi alla dichiarazione di apertura della procedura liquidatoria, che sono ammessi al passivo per effetto della restituzione di beni oggetto di atti revocati.
Non rientrano, invece, nel perimetro di applicazione oggettivo dell’esdebitazione, i crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di altre procedure di regolazione della crisi di impresa e dell’insolvenza disciplinate dal DLgs. 14/2019: l’inesigibilità, infatti, costituisce un effetto automatico dell’esatta esecuzione del piano (Trib. Bergamo 1° giugno 2023).
Per i creditori che non hanno partecipato al concorso, invece, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278 comma 2 del DLgs. 14/2019).
La mancata partecipazione al concorso solleva qualche dubbio in merito alla corretta identificazione del creditore specificamente interessato. Si tratta di stabilire, infatti, se il riferimento è solo al creditore che non ha mai avuto notizia dell’esistenza della procedura concorsuale ovvero se riguarda anche il creditore c.d. volontariamente non insinuato.
Il tema assume particolare rilevanza ove i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti, con una percentuale attribuita pari al 100%: la conseguenza è che l’esdebitazione non troverebbe applicazione per i creditori volontariamente non insinuati, posto che la parte eccedente risulterebbe pari a zero.
Ciò solleva un dubbio, rilevante e non manifestamente infondato, di legittimità costituzionale dell’art. 278 comma 2, perché in violazione con gli artt. 3, 11 e 117 comma 1 Cost. e in relazione all’art. 23 della direttiva Ue 2019/1023 (c.d. Direttiva Insolvency).
In tal senso si è espresso il Tribunale di Verona con ordinanza del 4 agosto 2025, pubblicata in G.U. prima Serie Speciale – Corte Costituzionale, n. 49 del 3 dicembre 2025.
In particolare, la norma sembra affetta da irragionevolezza nella misura in cui, da un lato, introduce una causa di inoperatività non equiparabile ai casi di esclusione di cui all’art. 278 comma 6 del DLgs. 14/2019; dall’altro lato, la preclusione si pone in contrasto con le finalità dell’istituto di riconoscere una seconda chance al debitore meritevole.
Il tema assume ulteriore rilevanza anche rispetto a fattispecie ulteriori come il creditore insinuato ma escluso con provvedimento definitivo ovvero la cui domanda è dichiarata inammissibile perché tardiva, senza alcuno giustificato motivo.
Inoltre, vi è da considerare anche l’ipotesi di quei creditori che hanno presentato domanda tempestiva non accolta e nei cui confronti pende, al momento della chiusura della procedura, giudizio di opposizione; ma anche di quei creditori che hanno presentato domanda tardiva per la quale non è stata adottata una decisione definitiva prima della chiusura della procedura.
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