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Limiti all’omologazione forzata senza creditori anteriori alla domanda

Non possono computarsi coloro che trovano la fonte del credito nella procedura di ristrutturazione

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 10 dicembre 2025

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31892 del 7 dicembre 2025, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale non possono essere computati tra i creditori aderenti all’accordo di ristrutturazione dei debiti quei creditori che trovano la fonte del proprio credito nella procedura di ristrutturazione.
In tal caso, il debitore non può giovarsi dell’omologazione forzosa di cui all’art. 182-bis comma 4 del RD 267/42, in assenza di creditori aderenti anteriori alla proposizione della procedura di ristrutturazione.

La sostituzione del tribunale all’Amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, in caso di mancata adesione ex art. 182-bis comma 4 del RD 267/42, presuppone la presenza di un accordo con i titolari dei crediti di ammontare tale da non raggiungere il 60% di cui al comma 1 della norma de qua (Cass. n. 32954/2024).
L’omologazione forzosa, in verità, si innesta in un procedimento che ha una pre-condizione costituita da un accordo con i creditori che, tuttavia, non ha raggiunto la percentuale di adesione normativa minima e rispetto al quale l’estensione ai creditori pubblici viene a sopperire, nella prospettiva concorsuale, al mancato raggiungimento della richiesta maggioranza.

La particolarità del caso di specie si ravvisava nella circostanza che il debitore aveva raggiunto un accordo con alcuni creditori (i professionisti che hanno seguito la procedura di concordato con riserva e il successivo accordo di ristrutturazione) la cui causa del credito era successiva all’apertura della procedura di ristrutturazione e traeva origine da quest’ultima.
Tali creditori, secondo la disciplina in questione (oggi abrogata e sostituita dal Codice della crisi), non possono rientrare tra quelli con i quali deve essere raggiunto l’accordo ex art. 182-bis comma 1 del RD 267/42, in quanto estranei al concorso.

Pur in mancanza di una norma espressa che escluda tali creditori dal computo delle maggioranze – come avviene per i crediti di cui all’art. 182-quater comma 5 del RD 267/42 – la procedura di ristrutturazione deve avere a oggetto la regolazione della crisi o dell’insolvenza, rendendo evidente come si collochi fuori da tale paradigma causale un accordo che intenda ristrutturare i soli debiti generati dalla procedura.

I crediti professionali che si generano come effetto della procedura di ristrutturazione trovano causa nella sussistenza di un preesistente stato di crisi, che impone il concorso ai creditori anteriori i quali, se non aderenti, vanno soddisfatti integralmente nella procedura ex art. 182-bis del RD 267/42.
I creditori anteriori sono i destinatari dell’accordo (o della procedura concordataria) ai fini del loro soddisfacimento negoziale e, pertanto, sono tali creditori che concorrono nel computo delle maggioranze e la cui sussistenza costituisce causa dell’accordo e della conseguente generazione dei costi della ristrutturazione.

La ragione della estraneità dei crediti professionali originati dalla procedura rispetto al computo delle maggioranze deriva anche dalla circostanza che tali crediti sorgono successivamente alla crisi oggetto di ristrutturazione e, quindi, sono ontologicamente diversi da quelli dei creditori anteriori alla procedura; come tali, restano estranei a quelli assoggettati alla procedura di crisi (ex art. 184 comma 1 del RD 267/42).

La Cassazione precisa altresì come la prededucibilità dei creditori estranei (che, nella diversa procedura concordataria anche con riserva, possono compiere atti esecutivi e devono essere pagati alle scadenze, non essendo crediti soggetti a omologa) è solo un effetto conseguente al caso in cui alla procedura di risoluzione della crisi consegua quella fallimentare, sempre che (peraltro) siano rispettate le condizioni di legge nella procedura di ristrutturazione a monte.
I crediti sorti a causa e successivamente alla presentazione di una istanza per la procedura di ristrutturazione, anche se astrattamente prededucibili nella successiva procedura liquidatoria, quindi, sono necessariamente estranei all’accordo e non possono essere computati nella percentuale di cui all’art. 182-bis comma 1 del RD 267/42.

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