Ampliate le condizioni per la fruizione di sgravi contributivi
L’INPS illustra la disciplina introdotta dal DL 19/2024 che richiede l’assenza di ulteriori violazioni in materia di lavoro e sicurezza
Con la circ. n. 150/2025, l’INPS ha approfondito il tema delle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale alla luce delle novità introdotte dall’art. 29 comma 1 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”).
In sintesi, tale norma, modificando l’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, subordina il godimento dei benefici contributivi e normativi in materia di lavoro non solo al possesso del DURC e al rispetto degli altri obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ma anche all’assenza di violazioni in tema di lavoro e legislazione sociale, di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Inoltre, con l’inserimento del nuovo comma 1175-bis all’art. 1 della L. 296/2006, vengono fatti salvi i predetti benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.
In via preliminare, l’INPS precisa che non rientrano nel campo di interesse delle citate disposizioni tutti quegli sgravi di natura contributiva – c.d. “sottocontribuzioni” – che rappresentano la “regola” per determinati settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale e così via) ovvero specifiche tipologie contrattuali, come ad esempio l’apprendistato.
In ogni caso, precisa l’Istituto, resta fermo che qualora il datore di lavoro in regime di “sottocontribuzione” sia destinatario di agevolazioni contributive legate a specifici presupposti o condizioni non generalizzate, la loro fruizione è subordinata a tutte le condizioni previste dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006.
Sul punto, per quanto riguarda l’ampliamento delle condizioni di fruizione dei benefici normativi e contributivi previsto dall’art. 29 comma 1 del DL 19/2024, effettuato richiedendo anche l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’INPS conferma che la verifica in merito all’esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l’agevolazione viene effettuata attraverso l’interrogazione, in cooperazione applicativa, del “Portale Nazionale del Sommerso”.
Altro tema di rilievo trattato nella circolare in commento riguarda il regime di “mitigazione” regolato nel nuovo comma 1175-bis all’art. 1 della L. 296/2006, con cui vengono preservati i benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza
Con l’occasione, l’INPS ricorda che tale regime trova applicazione sia nelle ipotesi in cui le violazioni di cui al precedente comma 1175, rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione.
In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza, in base a specifiche disposizioni di legge.
Per quanto riguarda invece le violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici, che incide sull’intera compagine aziendale e opera con riguardo a quelli fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori, con il medesimo intento mitigatorio, è limitato al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
In generale, l’INPS precisa che il diritto ai benefici normativi e contributivi permane in caso di versamento dei contributi addebitati, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.
Infine, si chiarisce che il perfezionamento della condizione alla quale consegue l’effetto mitigatorio si realizza con la regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata e un analogo effetto si determina qualora nel medesimo termine sia presentata la domanda di pagamento in forma rateale della contribuzione addebitata, anche se non sono ancora scaduti i termini fissati per il pagamento delle sanzioni comminate in relazione alla fattispecie di violazione rilevata dagli organi di vigilanza.
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