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IMPRESA

COMI non sempre coincidente con la residenza formale del debitore

Dichiarato il difetto di giurisdizione ex art. 11 del CCII

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Lunedì, 26 gennaio 2026

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Risulta degna di nota la sentenza n. 471 pubblicata il 21 novembre 2025, con la quale il Tribunale di Torino – chiamato a pronunciarsi su di un ricorso depositato da un debitore persona fisica in proprio, per la dichiarazione di apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata del sovraindebitato, ai sensi degli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa, CCII), come modificato dal DLgs. 136/2024 (decreto correttivo-ter) – ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito a mente dell’art. 11 del CCII.

Al fine di comprendere meglio il principio, peraltro, ad avviso di chi scrive, indipendentemente dalla sua condivisibilità, particolarmente innovativo e inedito nell’oramai sempre più vasto panorama giurisprudenziale in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCII, occorre preliminarmente ripercorrere la fattispecie sottesa alla pronuncia de qua sotto un profilo fattuale.

Dalla lettura del provvedimento emerge come un debitore persona fisica avesse presentato, in proprio, presso il Tribunale di Torino, un ricorso per la dichiarazione di apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del CCII; il ricorrente assumeva, peraltro allegando al ricorso il certificato contestuale dello stato di famiglia e di residenza quale fonte di prova di quanto da lui affermato con puntuale riscontro, quanto ad attendibilità documentale, da parte dell’OCC nella propria relazione ex art. 269 comma 2 del CCII, di risiedere formalmente, unitamente al proprio nucleo familiare, in uno dei Comuni compresi nel circondario del Tribunale di Torino, ma di essere domiciliato e di vivere prevalentemente, per ragioni strettamente economiche e lavorative, in altro Stato, diverso dall’Italia.

Nonostante la descritta condizione lavorativa, il ricorrente assumeva, comunque, di aver mantenuto un “legame” o, più precisamente, un interesse con lo Stato italiano, essendo proprietario di alcune quote di beni immobili ivi ubicate, nonché generalmente organizzando il rientro della propria famiglia in Italia durante i fine settimana; da ultimo, egli precisava che, nonostante anche il coniuge lavorasse effettivamente all’estero, il rapporto di lavoro era, comunque, connotato da precarietà e incertezza, trattandosi di un rapporto sì a tempo indeterminato, ma a chiamata e non essendovi concrete prospettive di ulteriore prosecuzione e ri-chiamata in tal senso.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza in esame, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 del CCII, sulla scorta delle seguenti articolate motivazioni:
- ai sensi dell’art. 11 comma 2 del CCII, la giurisdizione italiana sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali, c.d. COMI (acronimo di center of main interests);
- il COMI, la cui nozione non ha origine nazionale ma ricalca quella utilizzata nel Regolamento Ue n. 2015/848, è definito dall’art. 2 comma 1 lett. m) del CCII quale luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, e che per le persone fisiche non esercenti l’attività di impresa ai sensi dell’art. 27 comma 3 lettera b) del CCII, dettato in tema di competenza, si presume (iuris tantum) coincidente con “la residenza o il domicilio e se questi sono sconosciuti con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita”;
- considerato il fatto che il debitore, nonostante il dato della residenza formale e l’ubicazione in Italia del proprio patrimonio immobiliare, viva, per ragioni economiche e lavorative, da diversi anni in altro Stato assieme al proprio nucleo familiare (Stato in cui anche il coniuge lavorerebbe, pur con contratto a chiamata, e in cui i figli frequenterebbero la scuola), il COMI non può essere che essere in quest’ultimo di fatto individuato, ivi gestendo il debitore i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Peraltro, il Tribunale ha ritenuto non provato e, comunque, inverosimile il ritorno in Italia durante i fine settimana, considerato e il costo del viaggio e la durata dello stesso, nonché l’assenza di allegazioni documentali tali da dimostrare detti spostamenti.

Sicché, secondo il Tribunale di Torino, il dato formale della residenza, pur accompagnato dalla presenza, in Italia, di un patrimonio immobiliare, non è stato ritenuto sufficiente a definire il COMI del debitore ricorrente, richiedendo un’ulteriore dimostrazione dell’effettiva gestione, in Italia, con contestuale riconoscibilità da parte dei terzi, dei propri interessi.

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