Presunzione relativa per il centro degli interessi principali del sovraindebitato
Con prova contraria, il debitore deve dedurre e provare di avere interessi familiari, affettivi o lavorativi nel circondario del Tribunale adito
Di particolare rilievo, nel contesto delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal DLgs. 14/2019 recante il Codice della crisi (CCII) come modificato dal primo (DLgs. 147/2020) e dal secondo (DLgs. 83/2022) correttivo, risulta il recente decreto con cui il Tribunale ordinario di Rimini, rimeditata l’ammissibilità della procedura di concordato minore presentata da un debitore in stato di sovraindebitamento (segnatamente, un imprenditore cancellato dal Registro delle imprese) ai sensi dell’art. 74 comma 2 del CCII, ha revocato, in data 30 ottobre 2023, l’apertura della procedura concordataria precedentemente disposta ex art. 78 comma 1 del CCII, dichiarando, al contempo, la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano.
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