Estinzione per confusione di crediti erariali solo con confisca definitiva e inappellabile
Con il sequestro non vengono meno gli obblighi dichiarativi
Il CNDCEC e la Fondazione nazionale dei commercialisti (FNC), con le Linee guida del 20 gennaio 2026, hanno esaminato il tema della gestione fiscale dei beni sottoposti a sequestro e confisca.
Lo scopo è fornire al professionista, chiamato a svolgere il ruolo di amministratore giudiziario, uno strumento operativo che lo supporti nella gestione dell’imposizione diretta e indiretta, unitamente all’individuazione e alla corretta esecuzione degli adempimenti dichiarativi.
Attraverso le linee guida, in particolare, è approfondito l’effetto del sequestro sulle procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica (art. 50 del DLgs. 159/2011) e il regime fiscale dei beni sequestrati e confiscati (art. 51 del DLgs. 159/2011), ma anche il tema delle imposte dirette e indirette, oltre che dei tributi locali.
È fornita, inoltre, un’ampia check list degli adempimenti fiscali, distinguendo tra la fase iniziale e immediatamente successiva all’immissione in possesso, quella dello svolgimento della procedura e, da ultimo, la fase di revoca del provvedimento di sequestro piuttosto che di confisca definitiva dei beni.
Con riferimento al tema degli effetti del provvedimento sulle procedure esecutive, è chiarito che la disposizione trova piena applicazione a qualsiasi tipologia di sequestro, ivi compresi quelli di cui all’art. 104-bis disp. att. c.p.p.: sono sospese tutte le attività esecutive di pignoramento e di emissione di provvedimenti cautelari (es. ipoteca e fermo) da parte dei concessionari pubblici della riscossione.
Sebbene la norma sembri introdurre sospensioni ex lege è comunque necessaria un’azione da parte dell’amministratore giudiziario, chiamato a comunicare al concessionario della riscossione l’avvenuto sequestro (ovvero il dissequestro e/o la revoca della confisca).
Ai sensi dell’art. 50 comma 2 del DLgs. 159/2011, con la confisca dei beni, delle aziende o delle partecipazioni societarie, i crediti erariali si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c.; è necessario, tuttavia, che la confisca sia definitiva e inappellabile ex art. 45 del DLgs. 159/2011, salvo l’eventuale sua revocazione ai sensi dell’art. 28 del medesimo decreto.
In merito, le linee guida chiariscono che la confusione riguarda i soli crediti erariali afferenti all’azienda (ovvero ai suoi beni), ma non anche gli altri tributi, tra cui l’IRAP e i contributi previdenziali e assistenziali.
Inoltre, l’estinzione dell’obbligazione per confusione dovrebbe riguardare sia i crediti erariali sorti ante sequestro, sia quelli maturati in pendenza di giudizio sui frutti dei beni staggiti.
Altro tema riguarda il versamento di imposte, tasse e tributi, che è sospeso ove il presupposto impositivo sia il diritto di proprietà o il possesso dell’immobile (es. IMU); un’esenzione espressa è prevista, invece, per le imposte di registro, ipocatastale e di bollo che gravano sugli atti e sui contratti relativi a tali immobili.
Qualche perplessità permane sull’obbligo di versamento a carico del terzo per l’imposta di registro dovuta in relazione alle singole annualità successive al sequestro, durante le quali il contratto di locazione produce i suoi effetti.
Sospensione ed esenzione dei versamenti non determinano, invece, il venir meno degli obblighi dichiarativi in capo all’amministratore giudiziario.
Tra questi rileva l’obbligo di esporre in dichiarazione i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro o confisca non definitiva, sebbene non rilevino ai fini della determinazione complessiva delle imposte sui redditi, purché determinate secondo le regole del reddito fondiario.
Altro aspetto riguarda l’IVA nel caso di prosecuzione della gestione dell’attività di impresa: deve utilizzarsi la stessa partita IVA e l’amministratore giudiziario deve sostituirsi al rappresentante legale.
Se il sequestro riguarda uno o più rami d’azienda è necessario istituire una contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/1972; inoltre, l’amministratore giudiziario è tenuto a presentare un’unica dichiarazione per l’intero periodo di imposta coincidente con l’anno solare, a condizione che si disponga di tutta la documentazione contabile e fiscale dell’impresa anche per la frazione del periodo d’imposta ante sequestro.
Particolare attenzione è dedicata anche ai tributi locali, fermo il principio della sospensione dei versamenti se il presupposto impositivo si fonda sul diritto di proprietà o sul possesso dell’immobile; la sospensione è esclusa per la porzione di obbligazione tributaria maturata ante sequestro che, come ogni altra posizione creditoria, è soggetta alla verifica dei crediti ex artt. 57 e ss. del DLgs. 159/2011.
Anche per i tributi locali non viene meno l’obbligo in capo all’amministratore giudiziario di comunicare le variazioni intervenute e rilevanti ai fini della sospensione dei versamenti.
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