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IMPRESA

Limiti all’estinzione del credito per confusione con confisca dell’impresa

Il credito deve trovare capienza nel patrimonio confiscato

/ Antonio NICOTRA

Martedì, 17 gennaio 2023

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1026 di ieri, ha chiarito che l’estinzione del debito erariale per confusione, ex art. 50 comma 2 del DLgs. 159/2011, presuppone la verifica dell’ammontare dei crediti erariali e dell’entità del patrimonio confiscato e può avvenire solo nei limiti in cui il credito abbia trovato capienza nel patrimonio.

L’art. 50 del DLgs. 159/2011 regola una particolare ipotesi di estinzione dell’obbligazione tributaria per confusione, che si verifica quando l’Erario acquisisce beni, aziende o partecipazioni societarie per intervenuta confisca.
A tal fine, è necessario che la confisca sia definitiva, con acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, e che venga meno la dualità dei soggetti del rapporto, con conseguente riunione,

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