Limiti all’estinzione del credito per confusione con confisca dell’impresa
Il credito deve trovare capienza nel patrimonio confiscato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1026 di ieri, ha chiarito che l’estinzione del debito erariale per confusione, ex art. 50 comma 2 del DLgs. 159/2011, presuppone la verifica dell’ammontare dei crediti erariali e dell’entità del patrimonio confiscato e può avvenire solo nei limiti in cui il credito abbia trovato capienza nel patrimonio.
L’art. 50 del DLgs. 159/2011 regola una particolare ipotesi di estinzione dell’obbligazione tributaria per confusione, che si verifica quando l’Erario acquisisce beni, aziende o partecipazioni societarie per intervenuta confisca.
A tal fine, è necessario che la confisca sia definitiva, con acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, e che venga meno la dualità dei soggetti del rapporto, con conseguente riunione,
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