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ECONOMIA & SOCIETÀ

Per l’accettazione dell’eredità coniuge e figli non sono possessori della casa familiare

Per il coniuge, prevale la titolarità del diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c.

/ Cecilia PASQUALE

Martedì, 27 gennaio 2026

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Il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare ex art. 540 comma 2 c.c., e i figli della coppia che abitano con lui l’immobile non si considerano possessori del bene ai fini dell’accettazione dell’eredità ex art. 485 c.c.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1551/2026.

Il caso oggetto di decisione riguardava un credito derivante da un mutuo ipotecario concesso da una società nei confronti di una coppia di coniugi. A seguito del decesso di uno dei due, la creditrice riteneva che il partner superstite e i figli, chiamati all’eredità, fossero diventati eredi puri e semplici ex art. 485 c.c., essendo tutti e tre nel possesso dell’immobile e non avendo proceduto all’inventario nel termine di tre mesi dall’apertura della successione.

Per i giudici di merito, la relazione materiale con il bene ereditario costituiva possesso rilevante ai sensi dell’art. 485 c.c. solo relativamente ai figli e non anche per il coniuge, il quale fruiva dell’immobile in forza dei diritti di abitazione e di uso della casa familiare a lui riconosciuti dall’art. 540 comma 2 c.c., trattandosi, appunto, dell’immobile adibito a residenza della famiglia.

La Cassazione non condivide la ricostruzione dei primi due gradi di giudizio e accoglie la domanda presentata dai figli.
Preliminarmente, è utile ricordare che, a mente dell’art. 540 comma 2 c.c., in caso di morte di uno dei due coniugi, al superstite “sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”; trattasi di legati ex lege, che si costituiscono automaticamente in capo al coniuge all’apertura della successione.

Quanto all’art. 485 c.c., esso prevede un’ipotesi di acquisto dell’eredità indipendente da una volontà implicita o espressa del chiamato, che si realizza quando quest’ultimo si trovi nel possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari e non faccia l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità.

Sulla nozione di possesso di cui all’art. 485 c.c. e sulla rilevanza a tale fine della permanenza del coniuge nella casa familiare, la giurisprudenza più recente ha chiarito che tale situazione costituisce legittimo esercizio del diritto di abitazione, acquisito in forza di legge al momento dell’apertura della successione, non qualificabile in termini di possesso di beni ereditari da parte di un chiamato all’eredità (Cass. n. 23406/2015; Cass. n. 1588/2016; Cass. n. 5564/2021).
Ne consegue che il decorso dei tre mesi dal decesso senza che il coniuge titolare del diritto di abitazione compia l’inventario non comporta l’acquisto, da parte di questo, della qualità di erede puro e semplice e non priva di effetti la successiva rinuncia, intervenuta tardivamente.

Più articolata è la situazione dei figli conviventi.
A rigor di logica, i figli che vivono nell’immobile sarebbero chiamati (insieme allo stesso coniuge superstite) nella quota di (nuda) proprietà del bene del coniuge deceduto (posto che, sul bene, sussiste anche il diritto di abitazione ex art. 540 comma 2 c.c.) e, pertanto, avrebbero il possesso nella nuda proprietà e l’onere di fare l’inventario nel termine previsto dall’art. 485 c.c. Il possesso della cosa, infatti, può ritenersi conservato dal nudo proprietario attraverso la detenzione di chi esercita un diritto reale (Cass. n. 15468/2024).
Ciò, coerentemente, significherebbe che anche il coniuge dovrebbe essere tenuto a effettuare l’inventario, posto che egli, oltre che legatario, è chiamato in una quota di proprietà del bene.

Con un ragionamento che fa leva sulla coerenza e sulla giustizia sostanziale, la Cassazione, tuttavia, afferma che le finalità etiche alla base dell’art. 540 c.c. (la tutela dell’interesse del coniuge superstite a conservare i rapporti affettivi con la casa in comunione di vita con il coniuge scomparso) giustificano, con riferimento al coniuge, “la preminenza del legato in rapporto alla concorrente chiamata a titolo universale, giustificandosi, di conseguenza, l’esclusione degli oneri che, in linea teorica, deriverebbero ex art. 485 c.c. da quella stessa qualità di chiamato”.

Tale conclusione, secondo la Corte, avrebbe ricadute anche sulla posizione dei figli conviventi nella casa oggetto del legato, non essendo configurabili soluzioni diversificate: se si afferma che la permanenza del coniuge nella casa familiare non integra la nozione di possesso ai sensi dell’art. 485 c.c. (nonostante anche il coniuge sia chiamato pro quota anche nella nuda proprietà della casa), non è qualificabile come possesso neppure la permanenza dei figli conviventi, “pena l’incoerenza e la sostanziale ingiustizia della soluzione”.

Peraltro, conclude la sentenza, la permanenza dei figli nella casa familiare troverebbe giustificazione nella relazione con il familiare superstite: costoro, infatti, non avrebbero nessun titolo per essere ammessi al godimento della cosa, che compete in via esclusiva al coniuge (Cass. n. 12042/2020).

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