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Comunicazione delle spese edilizie 2025 entro il 16 marzo per gli amministratori di condominio

Possono omettere di compilare il nuovo «Flag abitazione principale» se sono privi dell’informazione

/ Arianna ZENI

Martedì, 27 gennaio 2026

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Entro il 16 marzo 2026 gli amministratori di condominio dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese sostenute nel corso dell’anno 2025 relative agli interventi edilizi (es. di recupero edilizio, riqualificazione energetica, antisismici, superbonus, barriere architettoniche, bonus mobili) effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, affinché confluiscano nella dichiarazione dei redditi precompilata dei singoli condomini (art. 2 del DM 1 dicembre 2016 e art. 16-bis commi 4 e 5 del DL 124/2019).

Gli amministratori possono essere esonerati dalla trasmissione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2025, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (provv. Agenzia Entrate 21 febbraio 2024 n. 53174).

Quando gli interventi edilizi sono stati realizzati sulle parti comuni di un “condominio minimo” (composto da un numero non superiore a otto condòmini, e pertanto non obbligato alla nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 1129 c.c.), inoltre, come confermato nelle FAQ del 21 febbraio 2025 dell’Agenzia delle Entrate, se è stato nominato un amministratore, questo è tenuto a comunicare le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo 2026. Se i condòmini del “condominio minimo” non hanno nominato un amministratore, invece, non sono tenuti alla trasmissione dei dati all’anagrafe tributaria (si veda “Il condominio minimo senza amministratore non invia i dati per la precompilata” del 22 febbraio 2025).

Posto che in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici le aliquote delle detrazioni che possono competere per gli interventi di recupero edilizio (“bonus casa”), di riduzione del rischio sismico (“sismabonus”) e per la riqualificazione energetica (“ecobonus”) sono allineate tra loro, le stesse possono essere del 36% o del 50% quando la spesa è sostenuta nel 2025 e nel 2026, oppure del 36% o del 30% quando la spesa è sostenuta nel 2027.

Dando una interpretazione estensiva della norma che parla testualmente di “interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”, la circ. Agenzia delle Entrate 19 giugno 2025 n. 8 ha chiarito che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici l’aliquota “maggiorata” debba “essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino”, se il condòmino è il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale (la condizione della titolarità dell’immobile deve essere verificata all’inizio dei lavori); (si veda “Recupero edilizio nei condomini a due binari dal 2025” dell’11 dicembre 2024).

Di conseguenza, l’aliquota “maggiorata” (50% per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici che danno diritto al “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche all’ecobonus e al sismabonus, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, compete nel caso i condòmini (o gli unici proprietari), contestualmente:
- siano titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare all’inizio dei lavori (possono essere proprietari, nudi proprietari, proprietari superficiari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione);
- destinino l’unità immobiliare ad abitazione principale al termine dei lavori.

Ove non sussistano i due suddetti requisiti, l’agevolazione spetta con l’aliquota “ordinaria” del 36% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 (l’aliquota “ordinaria” spetta ai condòmini diversi dalle persone fisiche, ai familiari conviventi o ai detentori dell’unità immobiliare).

Tornando alla comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulle parti comuni condominiali che gli amministratori dovranno trasmettere entro il 16 marzo 2026, il software è stato arricchito con un nuovo “Flag abitazione principale”.
Tale campo dovrà essere utilizzato per indicare se l’unità immobiliare è adibita o meno ad abitazione principale, affinché possa essere applicata l’aliquota “maggiorata” della detrazione.

Come si legge nella bozza delle istruzioni per la compilazione della comunicazione, oltre che nella bozza delle relative specifiche tecniche (in tal senso una risposta dell’Agenzia delle Entrate fornita nel corso della Videoconferenza che si è tenuta ieri, 26 gennaio 2026), inoltre, “La compilazione del campo è subordinata alla disponibilità da parte dell’amministratore di condominio dell’informazione”, motivo per cui gli amministratori che non possiedono l’informazione richiesta potranno mettere uno spazio nel campo “Flag abitazione principale” (dovranno, invece, indicare “0” se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale dal soggetto cui è attribuita la spesa, oppure “1” se l’unità è destinata ad abitazione principale dal medesimo soggetto).

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