Legittima la nota di variazione IVA nel concordato semplificato
Una recente sentenza si pone in contrasto con la tesi dell’Agenzia delle Entrate
Il Tribunale di Palermo, con un provvedimento del 13 gennaio 2026, ha ritenuto applicabile la disciplina delle note di variazione ai fini IVA, pur nel silenzio dell’art. 26 del DPR 633/72, anche per il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.
Si tratta del primo intervento giurisprudenziale in tal senso, al quale si giunge muovendo dal comma 1 dell’art. 8 del DLgs. 186/2025 che, in riferimento alla tassazione reddituale delle sopravvenienze derivanti dalle riduzioni di debiti, precisa come le riduzioni dei debiti non costituiscano sopravvenienze attive, ai sensi dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR, neppure nei casi di concordato minore in continuità aziendale. In questo modo, il regime di favore per le imposte sui redditi è stato esteso a ulteriori istituti contemplati dal Codice della crisi (CCII).
Per quanto concerne la disciplina relativa alle note di variazione in diminuzione, emesse dal cedente o prestatore per recuperare l’IVA a fronte di un credito insoddisfatto, l’art. 26 del DPR 633/72 non contempla, attualmente, i nuovi istituti del CCII, tra i quali si annovera anche il concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies del medesimo CCII.
Una pluralità di indici interpretativi, secondo il Tribunale di Palermo, inducono, tuttavia, a ritenere che anche per il concordato semplificato sussista la possibilità di applicare la disciplina di cui all’art. 26 del DPR 633/72, rendendo tale procedura fiscalmente “neutra” non solo per le imposte sui redditi in caso di sopravvenienze ma anche per quanto concerne l’IVA.
A ben vedere, alle medesime conclusioni, si poteva giungere in via interpretativa (si veda “Procedure concorsuali minori ancora con limiti per le note di variazione IVA” del 28 gennaio 2026), evidenziando, tra le altre argomentazioni, anche la disparità tra la normativa in ambito IVA, rimasta immutata, e l’estensione prevista dal DLgs. 186/2025 per la non imponibilità reddituale delle sopravvenienze attive da esdebitamento negli istituti previsti dal CCII.
La posizione espressa dal Tribunale, inoltre, si pone in contrasto con la soluzione restrittiva assunta dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 324/2023. In tale sede, era stata esclusa la possibilità di estendere, a livello sistematico, anche al concordato semplificato la disciplina prevista per le procedure concorsuali, osservando formalisticamente che il predetto istituto non è espressamente menzionato nell’art. 26 commi 3-bis e 10-bis del DPR 633/72.
Secondo il Tribunale di Palermo, dal punto di vista letterale, il perimetro applicativo della norma IVA è delineato dal comma 3-bis dell’art. 26, laddove si fa riferimento al generico assoggettamento a “procedure concorsuali”, e, per questa ragione, il concordato semplificato deve rientrare in tale fattispecie, come si può evincere anche dalla Suprema Corte nella recente ordinanza 4 dicembre 2025 n. 31641.
Il successivo comma 10-bis dell’art. 26, invece, sebbene elenchi solo talune procedure concorsuali specifiche, si concentra nell’individuazione esclusiva del “momento” a partire dal quale il soggetto viene considerato “assoggettato”, per individuare il termine a decorrere dal quale la nota di variazione può essere emessa.
La ratio della disposizione è, però, quella di consentire al cedente o prestatore il recupero dell’IVA in tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento del corrispettivi derivi dal sussistere di una procedura di regolazione della crisi che rende la perdita definitiva a causa della falcidia concorsuale, evitando l’emersione di un debito IVA che possa compromettere lo strumento risolutorio prescelto dal debitore.
Non sussistono, quindi, ragioni perché detto beneficio debba essere limitato a talune procedure e non ad altre aventi analoghe funzioni.
A livello sistematico, si osserva che la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 8 del DLgs. 186/2025, in tema di sopravvenienze attive, conferma che nel sistema attuale delle procedure concorsuali il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio può essere assimilato alle altre procedure, funzionalmente analoghe, con particolare riguardo ai concordati nelle liquidazioni giudiziali e ai concordati preventivi liquidatori.
Inoltre, sempre dal punto di vista della coerenza sistematica, appare difficile sostenere che, a fronte di un’analoga riduzione del montante debitorio, la sopravvenienza attiva non abbia rilevanza fiscale ma al contempo emerga un debito in termini di IVA. Pertanto, neanche sotto questo profilo, sembra esserci una ragione per escludere dal perimetro applicativo dell’art. 26 del DPR 633/72 il concordato semplificato.
In conseguenza della pronuncia in commento, emergono validi motivi per sostenere la possibilità di estendere, in via interpretativa, l’ambito applicativo della disciplina delle note di variazione a ulteriori istituti liquidatori e di risanamento, contemplati dal CCII (quali, ad esempio, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione ex art. 64-bis ss. o gli accordi di ristrutturazione diversi da quelli “ordinari” ex art. 57).
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