Domanda di concordato inammissibile se il valore di liquidazione è indeterminato
Il contenuto generico del business plan lede i creditori per una corretta informazione
Al momento dell’accesso ad uno strumento di regolazione della crisi il debitore è tenuto a rappresentare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni appropriate.
Si tratta di un dovere imprescindibile, quale estrinsecazione del principio di buona fede ex art. 4 del DLgs. 14/2019 (CCII) e che trova conferma, tra gli altri, anche negli artt. 39, 87 comma 1 lett. h) e 106 del CCII.
Sin dal deposito della domanda, in particolare, è necessario indicare il valore di liquidazione ai fini della verifica dell’assenza di un pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale nel trattamento proposto ai creditori.
Secondo il Tribunale di Milano 12 febbraio 2026, l’omissione del valore di liquidazione si sostanzia anche in una violazione dell’art. 87 comma 1 lett. c) del CCII che, nel definire i contenuti del piano di concordato, impone di determinare il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato.
Il valore di liquidazione, per legge, deve contenere anche le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili nello scenario della liquidazione giudiziale. Ai sensi dell’art. 87 lett. h) del CCII, il piano deve indicare, altresì, espressamente le azioni esperibili, ivi comprese le azioni risarcitorie.
Tale indicazione non può essere mai omessa con la conseguenza che, ove non ritenute esperibili le azioni di responsabilità o non idonee a generare realizzo, la conclusione deve essere sempre adeguatamente motivata e supportata al momento del deposito del piano, così come deve essere documentata la mancata prospettiva di realizzo per incapienza dei soggetti coinvolti.
La determinazione del valore di liquidazione, al momento dell’accesso alla procedura, svolge due funzioni essenziali ai fini dell’ammissibilità della proposta:
- definisce il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta;
- costituisce il parametro di verifica dell’assenza di pregiudizio per i creditori nel concordato in continuità.
In mancanza di tali elementi, non è possibile stabilire quali crediti debbano essere soddisfatti fino a capienza del valore di liquidazione né è possibile stabilire se i creditori ricevano un trattamento non peggiorativo rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il valore di liquidazione impatta, ex art. 84 commi 5 e 6 del CCII, “sulla corretta distribuzione delle risorse, imponendo in maniera stringente il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con la conseguenza che la determinazione corretta di questo valore si riflette sulla legittimità del piano concordatario e, a cascata, sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda” (Trib. Milano 29 aprile 2025 n. 331).
Senza l’esatta determinazione del valore di liquidazione, il piano non può essere presentato e la domanda resta inammissibile.
Il piano di concordato, ex art. 87 comma 1 lett. f) del CCII, deve contenere, tra l’altro, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura. Il business plan non può, invece, presentare contenuti generici, dal momento che tali carenze si traducono nella lesione dell’interesse dei creditori ad una corretta informazione.
La predisposizione del business plan non si traduce nella creazione di un documento contenente dati e cifre, occorrendo che tali elementi siano sviluppati ed illustrati con il dettaglio necessario a consentire la verifica della coerenza della ricostruzione complessiva stessa. Ciò si traduce nell’inserimento nel piano di una analisi concreta del rapporto tra costi ed entrate che ci si attende dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale e di una verifica del cash-flow sotto il duplice profilo del reperimento delle risorse iniziali e dei flussi destinati ad essere generati dalla continuità. Il tutto con costante riferimento e riscontro sulle assunzioni di partenza e con un’analisi che deve essere dettagliata e non limitata a macro-dati.
Il piano, peraltro, non può limitarsi a elencare dati meramente prognostici e virtuali, ma deve indicare i presupposti economici, sulla cui base si perviene all’individuazione dei dati stessi in forza di un’analisi economica, finanziaria e patrimoniale.
L’analisi del business plan nell’ottica di un “piano” (cioè di una visione strategica fondata su una prognosi attendibile, valutazioni approfondite e ponderate, scelte di investimento e disinvestimento) deve tradursi in un documento di notevole ampiezza e approfondimento, tale da consentire ai creditori (che sulla base dello stesso piano vengono a formulare la propria valutazione di convenienza e fattibilità in concreto) di acquisire tutti i dati necessari per una ricostruzione adeguata della proposta.
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