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IL CASO DEL GIORNO

Per l’amministratore unico obbligo INAIL quando l’attività è protetta

/ Luca MAMONE

Giovedì, 16 aprile 2026

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Secondo quanto indicato agli artt. 1 e 4 del DPR 1124/65, il rapporto assicurativo con l’INAIL si costituisce ex lege – anche in difetto di comunicazione da parte dei soggetti obbligati – al ricorrere di specifici requisiti, quali il requisito soggettivo, in quanto deve trattarsi di un soggetto rientrante fra quelli normativamente tutelati, nonché il requisito oggettivo, costituito dal fatto che il soggetto sia adibito a una lavorazione tutelata.

In termini più generali, le attività che obbligano il datore di lavoro a presentare la denuncia di inizio attività all’INAIL sono quelle ritenute a rischio ai sensi dell’art. 1 del DPR 1124/65.
A titolo esemplificativo, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria per coloro che sono addetti a macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché per le persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L’obbligo dell’assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti sono adoperati anche in via transitoria o non servono direttamente a operazioni attinenti all’esercizio dell’industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero quando siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

Con riferimento al caso particolare dell’amministratori unico socio della società, l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ricorre sotto il profilo del requisito soggettivo, dato che egli è socio della medesima società comunque denominata, costituita o esercitata. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali infatti estende la tutela assicurativa in favore dei soci che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità (nota INAIL 27 febbraio 2015 n. 1501).

Questo particolare tipo di rapporto viene solitamente qualificato dalla giurisprudenza come “dipendenza funzionale”.
Si tratta di un concetto coniato dalla giurisprudenza (Cass. 27 aprile 81 n. 2533, 15 gennaio 88 n. 291, 4 febbraio 87 n. 1077) per consentire la tutela dei suddetti soggetti, anche in assenza di uno specifico rapporto di lavoro subordinato, e che si identifica nel particolare rapporto di collaborazione tecnica fra il socio e la società di appartenenza, finalizzato al conseguimento di un fine produttivo di beni o servizi.

Sul punto, si precisa che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non tutela solo il lavoratore subordinato, poiché, nel caso dell’amministratore unico di società, ciò significherebbe condizionare l’operatività del sistema assicurativo a un dato formale costituito dal fatto di rivestire una determinata qualifica. In altri termini, ciò che rileva al tal fine è la mansione esercitata e non la qualifica rivestita.
Tale operatività dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, normalmente condizionata alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è quindi estesa dall’art. 4 del DPR 1124/65 anche al socio di cooperative o di ogni altro tipo di società, purché presti la propria opera in posizione di dipendenza funzionale rispetto alle direttive della cooperativa o della società.

D’altro canto, la dipendenza funzionale del socio della società costituisce un aspetto tipico della parasubordinazione e quindi i requisiti per la sussistenza della prima debbono considerarsi coincidenti se addirittura non mutuati dalla parasubordinazione.
Nel merito, lo stesso INAIL, con la nota n. 1501/2015 ha chiarito che l’amministratore unico che risulta socio della società che gestisce e che svolge un’attività manuale protetta, si trova anch’egli in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso amministrata, ma solo quando svolge una delle attività protette ai sensi dell’art. 1 del DPR 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all’interno dell’organizzazione sociale.

In conclusione, si può affermare che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali estende la tutela assicurativa in favore dei soci di cooperative o di ogni altro tipo di società che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità.
Pertanto, l’operatività dell’assicurazione obbligatoria si estende anche all’amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un’attività manuale protetta, trovandosi anch’egli in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società da esso amministrata.

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