Con la legge di delegazione europea primo passo per l’IVA nell’era digitale
La legge conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva che reca la riforma
Con la legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo scorso, viene conferita al Governo la delega per l’attuazione e il recepimento di numerosi atti dell’Unione, tra cui anche la direttiva 2025/516/Ue, che insieme ai regolamenti Ue n. 517/2025 e 518/2025, compone il pacchetto di riforme denominato “ViDA” (VAT in the digital age).
Il legislatore dovrà quindi avviare l’iter di recepimento delle relative disposizioni, che mirano a ridurre le frodi fiscali e a semplificare gli obblighi per le imprese, sfruttando i processi di digitalizzazione.
Va evidenziato che la maggior parte delle norme ivi contenute non ha efficacia nel breve periodo. Tuttavia, vista la portata delle innovazioni, le imprese potrebbero avere interesse a valutare già ora i riflessi che queste potrebbero avere sulla loro operatività e sui relativi obblighi, preparandosi all’adeguamento dei relativi sistemi gestionali.
Si ricorda che la riforma elaborata a livello europeo si articola intorno a tre obiettivi principali (c.d. “pilastri”):
- l’introduzione di un sistema di comunicazione digitale in tempo reale delle operazioni IVA transfrontaliere, basato sulla fatturazione elettronica e sull’invio di informazioni standardizzate alle autorità fiscali;
- l’aggiornamento delle norme IVA applicabili all’economia delle piattaforme, soprattutto per contrastare la disparità di trattamento tra soggetti IVA e “privati” che operano tramite interfacce web;
- l’estensione dei sistemi esistenti dello sportello unico e del reverse charge per ridurre la necessità di identificazioni IVA multiple nell’Ue.
Per quanto concerne il primo pilastro, in particolare, è previsto che dal 1° luglio 2030 venga introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni e le prestazioni intracomunitarie, nel rispetto di uno standard europeo che richiederà l’interoperabilità tra i sistemi nazionali. Correlativamente, verrà introdotto l’obbligo di comunicazione digitale delle singole operazioni transfrontaliere documentate da e-fattura, che consentirà di sostituire gli obblighi INTRASTAT.
Tra le misure connesse al secondo pilastro, invece, si segnala l’estensione della regola del “fornitore presunto” alle piattaforme che facilitano la fornitura di servizi di alloggio a breve termine o di trasporto passeggeri su strada, con la conseguenza che, quando il fornitore non addebita l’imposta (perché a vario titolo esentato), sarà la piattaforma a riscuotere l’IVA sull’operazione facilitata. Tale misura potrà essere attuata dagli Stati membri in via facoltativa già a partire dal 1° luglio 2028, ma sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2030.
Alcune delle misure riconducibili al terzo pilastro, invece, avranno efficacia più a breve termine. In particolare è previsto che dal 1° gennaio 2027 siano introdotti alcuni aggiustamenti alle norme sul commercio elettronico (con riguardo, ad esempio, al calcolo della soglia di 10.000 euro per la rilevanza territoriale delle vendite a distanza o sul momento di effettuazione delle operazioni in ambito OSS).
Inoltre, dal 1° luglio 2028 si prospetta:
- l’estensione del regime OSS a ulteriori tipologie di operazioni (es. cessioni nazionali di beni da imprese a consumatori nell’Ue da parte di soggetti non stabiliti nello Stato di consumo, cessioni di beni con installazione in altro Stato membro);
- sempre nel quadro dell’OSS, l’introduzione di un nuovo regime riservato ai trasferimenti di beni propri;
- l’applicazione del meccanismo del reverse charge in via obbligatoria nei casi in cui i fornitori non siano stabiliti né identificati ai fini IVA nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta;
- la soppressione graduale del regime di call-off stock.
Si segnala infine, sempre in ambito IVA, che nell’Allegato A della L. 36/2026, fra gli altri atti che dovranno essere recepiti figurano anche:
- la direttiva 2025/425, la quale prevede che, a partire dal 1° luglio 2032, il certificato che conferma l’applicazione del regime di “esenzione” IVA (“non imponibilità”, secondo la terminologia italiana) per gli acquisti effettuati da organismi internazionali, sedi diplomatiche e consolari, e gli altri enti di cui all’art. 151 della direttiva 2006/112/Ce, dovrà essere rilasciato in formato elettronico e non più in forma cartacea, quale misura volta a ridurre gli adempimenti e i costi amministrativi a carico degli operatori;
- la direttiva 2025/1539, che, al fine di incentivare l’adozione del regime IOSS da parte degli operatori, introduce nuovi obblighi in capo ai soggetti che, dal 1° luglio 2028, pur effettuando vendite rientranti nell’ambito applicativo dello sportello unico delle importazioni, decidono di non avvalersi del regime speciale (si veda “«Quick fixes» per il regime IOSS in attesa della riforma doganale” del 26 agosto 2025).
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941