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LAVORO & PREVIDENZA

L’accordo di riduzione della retribuzione va siglato solo nelle sedi protette

A seguito della modifica che ha interessato l’art. 2103 c.c., la tutela della retribuzione gode di una «dignità autonoma»

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 8 aprile 2026

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Con l’ordinanza n. 8402/2026, la Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di irriducibilità della retribuzione, volgendo la propria attenzione alle modifiche normative – e alle conseguenti evoluzioni giurisprudenziali – che hanno interessato l’art. 2103 c.c.

La controversia originava dal ricorso presentato da un dirigente nei confronti della società datrice di lavoro e volto ad ottenere, tra le altre cose, la nullità di un accordo sottoscritto tra le parti nel 2013 – non in sede protetta – di riduzione della retribuzione per far fronte a una situazione di crisi finanziaria della società, accordo che, di fatto, veniva prorogato fino al 2019.
La Corte d’Appello, ribaltando l’esito del primo grado di giudizio, aveva affermato la fondatezza delle pretese del lavoratore: accertata la nullità dell’accordo riduttivo della retribuzione, aveva condannato la società al pagamento di tutte le differenze retributive maturate sino al 2019.

A fronte di ciò, la società aveva presentato ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, l’avvenuta violazione, ad opera dei giudici d’Appello, degli artt. 2103 e 2113 c.c., e sostenendo l’insussistenza di un generale e autonomo principio di irriducibilità della retribuzione, essendo il bene tutelato dall’art. 2103 c.c. quello della professionalità e non della retribuzione in sé.

Investita della controversia, la Cassazione ha accolto le doglianze del datore di lavoro.
Prima di tutto, la Corte ha richiamato il dato normativo e, in particolare, l’art. 2103 c.c. sia nella sua formulazione vigente ratione temporis, sia in quella successiva alla riforma operata per mezzo dell’art. 3 del DLgs. 81/2015.
A tali, diverse, formulazioni, evidenzia la Corte, corrispondono due distinte interpretazioni del principio di irriducibilità della retribuzione.

Infatti, nel regime anteriore alla riforma operata dal DLgs. 81/2015, il principio di irriducibilità della retribuzione non aveva una portata autonoma ma era strettamente connesso al divieto di demansionamento e alla tutela della professionalità del lavoratore, per cui “la retribuzione non poteva scendere al di sotto di quella in godimento, in quanto legata a mansioni che dovevano restare almeno equivalenti” (cfr. anche Cass. nn. 20310/2008 e 19092/2017). In tal senso, la riduzione della retribuzione doveva ritenersi nulla laddove fosse conseguenza di un illegittimo mutamento in pejus delle mansioni, residuando comunque spazi, seppur limitati, per l’autonomia privata.

Invece, a seguito della modifica che ha interessato l’art. 2103 c.c., la tutela della retribuzione gode di una “dignità autonoma”: l’accordo di riduzione della retribuzione, per essere valido, deve essere siglato nell’ambito delle c.d. sedi protette, in modo tale da scongiurare abusi e al fine di garantire la genuinità della volontà del lavoratore. Viene così delineato un limite generale all’autonomia privata nella gestione del rapporto di lavoro: la retribuzione quale “elemento essenziale del contratto individuale che una volta pattuito entra nel patrimonio del lavoratore”, non può essere modificata in pejus se non in sede protetta, indipendentemente dalla presenza di un demansionamento.

Ciò detto, concludono i giudici di legittimità, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’incentrare la propria motivazione esclusivamente sull’applicazione dell’art. 2103 c.c. così come modificato dall’art. 3 del DLgs. 81/2015 – facendo proprio, cioè, un generale e autonomo principio di irriducibilità della retribuzione – laddove, invece, l’accordo oggetto di censura veniva stipulato nel mese di marzo 2013, producendo effetti, almeno sino al mese di giugno 2015, nella vigenza dell’art. 2103 c.c. anteriforma.

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