ACCEDI
Mercoledì, 8 aprile 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Per accedere alla NASpI, il lavoratore deve allegare e provare una giusta causa di dimissioni

/ REDAZIONE

Mercoledì, 8 aprile 2026

x
STAMPA

Con la pronuncia n. 8564 del 6 aprile 2026, in materia di accesso all’indennità di NASpI, la Cassazione ha chiarito che spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni e, quindi, l’esistenza di condotte gravemente inadempienti poste in essere dal datore di lavoro, non essendo sufficiente dimostrare di essersi attivato nei confronti del datore per far valere la giusta causa di dimissioni.

Così statuendo, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso dell’INPS avverso la pronuncia della Corte d’Appello che aveva affermato, richiamando la circolare n. 163/2003 dell’istituto stesso, come non fosse necessaria la prova della giusta causa delle dimissioni, essendo tutt’al più sufficiente, per il richiedente, “aver manifestato concretamente la volontà di difendersi contro il comportamento illecito del datore di lavoro”. In particolare, nel caso di specie, i giudici di seconde cure avevano ritenuto sufficiente la produzione della lettera inviata dall’avvocato al datore di lavoro, diretta a contestare il comportamento illecito che aveva determinato le dimissioni per giusta causa.

Investita della vicenda, la Cassazione ha premesso che la funzione dell’indennità di NASpI è quella di fornire una tutela di sostegno al reddito di lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (cfr. Cass. n. 13578/2025). Detta involontarietà non si riscontra però nel solo caso in cui la perdita del lavoro derivi da un’iniziativa datoriale, poiché l’art. 3 comma 2 del DLgs. 22/2015 ammette alla fruizione del beneficio anche quei lavoratori che si siano dimessi per giusta causa. In tal modo, viene riconosciuta l’involontarietà della perdita dell’occupazione anche nel caso in cui, pur in presenza di una manifestazione di volontà del lavoratore di risolvere il rapporto, la risoluzione è in concreto da imputare a un comportamento datoriale e non a una scelta libera del lavoratore.

Tuttavia, hanno concluso i giudici di legittimità, l’onere di allegare e provare puntualmente la presenza di una giusta causa di dimissioni è posto in capo al lavoratore, che deve supportare la domanda con “pertinenti dati di fatto” anche con riferimento al rapporto di consecuzione e immediatezza, che consente di individuare l’effettiva genesi delle dimissioni, potendone avvalorare la qualificazione in termini di “giusta causa”.

TORNA SU