Si consolida la giurisprudenza sull’irretroattività del Manuale di Frascati
Il perimetro dei progetti di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 era definito dal legislatore, senza necessità di attingere a fonti extra-legali
I principi affermati dalla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 1482/25/25 del 16 giugno 2025 (nel frattempo passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate) e dal TAR del Lazio con la sentenza n. 15039 del 29 luglio 2025 — secondo cui i cinque criteri del Manuale di Frascati (versione 2015) non possono trovare applicazione retroattiva ai progetti di ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013 realizzati nel periodo 2015-2019 — stanno trovando costante conferma nella giurisprudenza di merito più recente. Nel giro di pochi mesi, infatti, diverse Corti tributarie hanno aderito a questo orientamento.
Il concetto di fondo è ormai consolidato. Per gli anni 2015-2019, il quadro normativo di riferimento era costituito esclusivamente dall’art. 3 del DL 145/2013 e dal decreto attuativo del 27 maggio 2015; nessuna di queste fonti contiene un rinvio ai criteri del Manuale di Frascati, né alla versione del 2002 né — a maggior ragione — a quella del 2015.
Il perimetro delle attività ammissibili era pertanto autonomamente e compiutamente definito dal legislatore, senza necessità di attingere a fonti extra-legali. Il recepimento formale del Manuale è avvenuto soltanto con l’art. 1, comma 200, della legge n. 160/2019, con esplicita efficacia a partire dal periodo d’imposta 2020; e proprio questo intervento normativo dimostra la correttezza dell’argomentazione: se il Manuale fosse stato già applicabile in via interpretativa, non si sarebbe reso necessario un formale recepimento legislativo per renderlo vincolante.
Questo ragionamento è fatto proprio, tra le altre, dalla C.G.T. I grado di Roma n. 17313 del 19 dicembre 2025, che afferma con chiarezza: “Non erano dunque in vigore, nel periodo considerato, quale parametro di riferimento per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ammesse al credito di imposta, i criteri di «novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità e/o replicabilità» previsti dal Manuale di Frascati dell’OCSE del 2015. … Invero, tali parametri sono stati recepiti legislativamente solo con l’art. 1, comma 200, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha elevato i principi contenuti nel Manuale di Frascati del 2015 a criteri normativi ufficiali per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione fiscale di cui trattasi”.
Nello stesso senso si pone la C.G.T. I grado di Vercelli n. 3 del 9 febbraio 2026, che recepisce integralmente la motivazione del TAR Lazio sottolineando come la finalità dell’agevolazione — ricavabile dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 2016 e dalla circolare MISE n. 46586/2009 — fosse quella di sostenere l’impegno dell’impresa nel migliorare processi e prodotti incrementando la propria competitività, non quella di contribuire all’avanzamento globale delle conoscenze scientifiche, requisito quest’ultimo proprio del Manuale di Frascati versione 2015 (specularmente, vedasi anche C.G.T. II ° della Sicilia n. 1534 del 23 febbraio 2026 e la C.G.T. I° di Roma n. 1233 del 28 gennaio 2026).
Un ulteriore argomento di massimo interesse è stato sviluppato dalla C.G.T. I° di Latina n. 168 del 9 febbraio 2026. In detta sentenza i giudici hanno rilevato come la Comunicazione del 2014 riguardi esclusivamente le misure di aiuto selettive ai sensi dell’art. 107 del TFUE, ossia quelle che favoriscono determinate imprese o produzioni e richiedono la notifica preventiva alla Commissione europea. Il credito d’imposta di cui all’art. 3 del DL 145/2013 è invece attribuito “a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato”: si tratta di una misura generale, non selettiva, sottratta all’obbligo di notifica.
La Comunicazione della Commissione europea da cui l’Agenzia fa discendere l’applicazione del Manuale di Frascati, quindi, non si applica e non può pertanto costituire la fonte interpretativa dell’agevolazione (in questo senso, si rinviene un passaggio anche nella citata sentenza della C.G.T. I° di Campobasso n. 57/2/26 del 13 febbraio 2026). La Corte di Latina aggiunge che, in ogni caso, il punto 75 della Comunicazione non attribuisce al Manuale il ruolo di unica fonte interpretativa, ma lo richiama “unitamente alle proprie prassi”, il che già di per sé esclude qualsiasi efficacia normativa vincolante per i contribuenti.
In definitiva, allora, è possibile affermare che l’orientamento sull’inapplicabilità retroattiva del Manuale di Frascati versione 2015 al credito R&S 2015-2019 appare ormai consolidato nella giurisprudenza tributaria di merito.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941