ACCEDI
Mercoledì, 20 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

La Cassazione conferma il rigore sul ristoro dell’accisa relativa al gasolio agevolato

L’indicazione in fattura della targa del veicolo rifornito è un requisito specifico e non derogabile

/ Ettore SBANDI e Gianluca DROMMI

Mercoledì, 20 maggio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con le ordinanze nn. 9536 e 9890 del 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul regime agevolativo previsto per il gasolio impiegato nel settore dell’autotrasporto, disciplinato dall’art. 24-ter del DLgs. 504/95 (TUA) e dalle relative disposizioni attuative di cui al DPR 277/2000.
La disciplina consente alle imprese di autotrasporto, al ricorrere di specifici presupposti soggettivi e oggettivi, di ottenere il recupero di una quota dell’accisa assolta sul carburante utilizzato. Le due pronunce in commento, pur riferite a fattispecie diverse, si collocano nel solco di un orientamento ormai consolidato, ribadendo il carattere rigoroso degli adempimenti richiesti per l’accesso al beneficio, seppure debba continuare, nel rispetto dei principi generali, a privilegiare la sostanza sulla forma.

La prima decisione (Cass. n. 9536/2026) riguarda il caso di una società alla quale era stato negato il diritto alla compensazione del credito d’accisa in ragione della mancata valida presentazione della dichiarazione trimestrale prevista dal DPR 277/2000. In particolare, la contribuente sosteneva di aver comunque effettuato la trasmissione telematica, seppur nel solo “ambiente di prova” del Servizio telematico doganale e non nell’ambiente reale, ritenendo tale circostanza un’irregolarità meramente formale, non idonea a incidere sul diritto sostanziale al beneficio.

La Cassazione ha confermato il diniego già espresso nei precedenti gradi di giudizio, evidenziando come la dichiarazione trimestrale non costituisca un adempimento accessorio, bensì un presupposto essenziale per la maturazione del credito. Secondo la Corte, infatti, la dichiarazione ha funzione sostanziale, perché consente all’Amministrazione doganale di verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione dell’agevolazione. Ne consegue che la trasmissione nel solo ambiente di prova, non seguita dalla presa in carico nel sistema reale e dal rilascio della relativa ricevuta, non equivale a una valida presentazione dell’istanza.
L’assenza della ricevuta telematica, dunque, non può essere qualificata come violazione meramente formale, poiché impedisce all’Ufficio di effettuare i controlli richiesti dalla disciplina agevolativa. In mancanza di una dichiarazione validamente acquisita dal sistema, il credito non può ritenersi maturato e non è, pertanto, utilizzabile in compensazione.

La seconda ordinanza (Cass. n. 9890/2026) affronta invece il più sottile tema della documentazione a supporto dell’istanza di rimborso.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Dogane aveva disconosciuto il beneficio in relazione ad alcune fatture di acquisto del carburante che non riportavano le targhe degli automezzi riforniti, né l’indicazione dei litri riferibili ai singoli veicoli.
Anche in tale ipotesi la contribuente aveva sostenuto che il vizio poteva essere superato mediante documentazione integrativa prodotta successivamente, idonea a ricostruire il collegamento tra le fatture e i mezzi impiegati nell’attività di trasporto.

La Corte ha respinto anche tale impostazione, sancendo che l’art. 3 comma 3 del DPR 277/2000, nel prescrivere l’indicazione in fattura della targa del veicolo rifornito, pone un requisito specifico e non derogabile. Pur in assenza di una espressa previsione di decadenza, la mancata indicazione della targa legittima il disconoscimento del relativo importo ai fini del beneficio, poiché viene meno la certezza in ordine all’effettiva riferibilità del consumo al veicolo agevolato e, quindi, all’attività d’impresa.

Di particolare interesse è il richiamo al principio della necessaria “corrispondenza biunivoca” tra fatture e allegati: non è sufficiente che dagli allegati si possa risalire alla fattura, ma è necessario che il collegamento documentale sia immediato e certo in entrambe le direzioni. La documentazione integrativa prodotta ex post, pertanto, non può supplire alla carenza originaria della fattura, in quanto la disciplina agevolativa, per il suo carattere eccezionale, non ammette equipollenti.

Le due pronunce confermano, dunque, un orientamento di particolare rigore in materia di agevolazioni sulle accise, dove il diritto al beneficio non dipende soltanto dalla sussistenza del consumo o dalla prova sostanziale dell’impiego del carburante nell’attività di autotrasporto, ma anche dal puntuale rispetto degli adempimenti dichiarativi e documentali imposti dalla normativa di settore.

In tale contesto, meritano altresì attenzione le questioni relative ai presupposti di natura amministrativa e autorizzativa, la cui sussistenza viene talvolta valorizzata, anche in sede contenziosa, quale condizione essenziale per l’accesso al beneficio. Ciò si verifica anche in ipotesi in cui i consumi risultino di per sé non controversi, a conferma di come la spettanza dell’agevolazione possa essere letta come subordinata a una verifica complessiva del rispetto dell’intero impianto normativo, e non del solo dato sostanziale relativo all’utilizzo del carburante, che risponderebbe a migliori criteri di giustizia effettiva.

TORNA SU