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FISCO

Consulente doganale responsabile in solido dell’introduzione irregolare di merci

Deve sussistere sia la partecipazione a tale introduzione, sia la consapevolezza

/ Valeria BALDI

Mercoledì, 13 maggio 2026

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Con sentenza n. 2650/2026, la Cassazione ha confermato la responsabilità in solido di due consulenti doganali per i dazi pretesi nei confronti dell’importatore, ritenendo provato che gli stessi avessero partecipato a operazioni d’introduzione irregolare di merci nel territorio dell’Unione, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che tale introduzione era irregolare.

Il caso riguardava la riclassificazione operata dall’Agenzia delle Dogane alla voce 8711601000, come biciclette a pedalata assistita finite, con conseguente assoggettamento a dazi compensativi e antidumping, di merci importate e dichiarate come parti e componenti varie, destinate alla realizzazione di biciclette. L’atto impositivo è stato emesso non soltanto nei confronti della società importatrice ma, altresì, di due persone fisiche, consulenti doganali della stessa, ritenute responsabili in solido ex art. 79 del Reg. Ue 952/2013 (CDU), relativo all’obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza.

Tale norma stabilisce che “per merci soggette ai dazi all’importazione, sorge un’obbligazione doganale all’importazione in seguito all’inosservanza di: a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all’introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell’Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l’ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all’interno di tale territorio; (…)”. Si tratta, come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue, di casi in cui le merci sono sottratte al controllo doganale, ossia di compimento di qualsiasi azione od omissione che abbia come risultato di impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere a una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla regolamentazione doganale (causa C-655/18; causa C-371/99).

In tali ipotesi, il legislatore unionale ha ampliato il novero delle persone che possono essere riconosciute debitrici dell’obbligazione doganale, prevedendo che il debitore sia: qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione; qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l’obbligo, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell’obbligo.

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno rilevato come l’importatore abbia presentato in dogana parti di biciclette elettroniche, smontate durante il trasporto, richiedenti una mera operazione di assemblaggio per realizzare il prodotto finito.

Tale operazione avrebbe richiesto la dichiarazione doganale per i prodotti finiti (biciclette elettriche) con l’assolvimento dei relativi dazi compensativi e antidumping, in applicazione della regola generale 2A di interpretazione della nomenclatura combinata, in forza della quale qualsiasi riferimento a un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare come tale in quando è presentato smontato o non montato.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che deve essere qualificata come introduzione irregolare quella che avvenga in violazione degli obblighi stabiliti dalla legge doganale, nell’ambito della quale rientrano le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata, con la conseguenza che devono considerarsi debitori dell’obbligazione doganale tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni d’introduzione irregolare delle merci nel territorio dell’Unione, sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che tale introduzione era irregolare.

In ordine alla consapevolezza della partecipazione all’introduzione irregolare, la Cassazione ha applicato i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia Ue, in forza dei quali “la qualifica di «debitore» (…) è subordinata a condizioni che si basano su elementi di valutazione soggettiva, ossia che le persone, fisiche o giuridiche, abbiano partecipato consapevolmente alle operazioni d’introduzione irregolare delle merci o di acquisizione o di detenzione di merci introdotte irregolarmente. (…) Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare, in considerazione delle circostanze della causa principale, se colui che ha depositato la dichiarazione sommaria o la dichiarazione in dogana sia stato all’origine dell’introduzione irregolare della merce per aver indicato una designazione inesatta. Se tale non è il caso, spetta al detto giudice esaminare se, con tale atto, la persona abbia partecipato all’introduzione della merce mentre sapeva o avrebbe dovuto, secondo ragione, sapere che essa era irregolare” (causa C-195/03).

Nel caso di specie, avendo il giudice di merito accertato nei confronti dei condebitori solidali la sussistenza sia della condizione oggettiva (la partecipazione all’introduzione irregolare) che della condizione soggettiva (la consapevolezza di tale partecipazione), la Cassazione ha confermato la legittimità della pretesa impositiva avanzata dall’Agenzia delle Dogane.

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