Il credito condominiale ha natura chirografaria
Il condominio non gode di alcun diritto di prelazione nel caso di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con sentenza n. 186 del 9 maggio 2026, il Tribunale di Torino ha omologato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 ss. del DLgs. 14/2019.
La sentenza si è soffermata su di una questione di non poco momento, allorché frequente, per gli operatori del settore e, in particolare, per i ricorrenti o, più precisamente, per i loro (eventuali) advisor e per i gestori della crisi nominati dal referente dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), tutti coinvolti, ciascuno sulla scorta delle rispettive competenze, compiti e funzioni, nella delicata attività di assistenza ed ausilio del debitore nella predisposizione della domanda, della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII: segnatamente, il profilo della corretta quantificazione e della qualificazione del credito.
Ai sensi dell’art. 67 comma 2 lett. a) del CCII, la domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 ss. del CCII deve essere corredata, tra gli altri elementi, anche e, finanche, in prima battuta, dall’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione.
Nel caso di specie, si è “dibattuto” – considerata la presentazione, da parte di un creditore (segnatamente, il condominio), di una memoria di osservazioni, ai sensi dell’art. 70 comma 3 del CCII – circa l’esatta quantificazione e qualificazione di un credito condominiale (caratterizzato, nella fattispecie, da una somma dovuta dal ricorrente, non soltanto in sorte capitale a titolo di spese condominiali, ma anche in sorte spese legali sostenute dal condominio per il recupero coattivo del credito stesso), indicato dal consumatore sovraindebitato, nel proprio ricorso, in un determinato importo da ristrutturare e così soddisfare nella medesima percentuale attribuita agli (altri) creditori chirografari, allorché, per l’appunto, giuridicamente dal medesimo qualificato alla stregua di un credito chirografario, ma così poi contestato dal condominio.
Ora, se sulla contestazione in ordine alla quantificazione, il Tribunale di Torino ha ritenuto fondata l’osservazione formulata dal creditore, così riconoscendo, al condominio, un credito in misura superiore rispetto a quella indicata nel piano originario, non di meno, tuttavia, ha ritenuto non fondata la contestazione in punto qualificazione.
Nella fattispecie, il condominio, nella propria memoria, assumeva che il proprio credito, allorché de facto facente capo ai condomini, configurabili alla stregua di “soggetti deboli”, non potesse, per tale ragione, essere trattato alla stregua degli altri creditori chirografari, quali, ad esempio, le società finanziarie.
Sul punto, il Tribunale di Torino, preliminarmente invocando l’applicabilità, ai fini risolutivi della posta questione, del principio della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c. (in forza del quale “i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche”), ha, nel merito, evidenziato quanto segue.
In primo luogo, il condominio non gode di alcun diritto di prelazione, nemmeno con riferimento alle spese legali liquidate nel procedimento monitorio, “come confermato dalla mancata indicazione di norma alcuna sulla base della quale affermare il proprio privilegio, in sede di osservazioni”.
In secondo luogo, allorché, come nel caso di specie, le spese legali per il recupero del credito condominiale risultassero maturate anteriormente all’apertura della procedura, le stesse andrebbero qualificate alla stregua di poste passive caratterizzate e connotate da una natura chirografaria, “non trattandosi”, come puntualmente ha precisato la pronuncia in esame, “di spese sostenute dal creditore nell’interesse della massa, alle quali applicare le norme di cui agli artt. 2751 bis n. 2 e 2777 c.c.”.
Conclusivamente, la sentenza merita di essere ben approfondita, avendo avuto il pregio di affermare (e confermare) la natura chirografaria dell’eventuale credito condominiale – comprensivo anche delle spese legali liquidate nel procedimento monitorio – inserito nell’ambito di una proposta e piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII.
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