Termini ultra tardivi per i crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale
Decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto salvi altri impedimenti non imputabili
La Cassazione, con sentenza n. 12096/2026, ha espresso il principio di diritto secondo il quale l’art. 208 comma 3 del DLgs. 14/2019 (CCII), che fissa, a pena di inammissibilità, il termine di 60 giorni dalla cessazione della causa non imputabile ai fini della presentazione delle domande dopo la scadenza del termine per quelle tardive di cui al comma 1, si applica anche ai crediti sorti in pendenza della liquidazione giudiziale, con decorrenza dal giorno in cui il credito è sorto e sempre che non sussistano altri impedimenti non imputabili. Ove si tratti di crediti prededucibili, il termine non inizia a decorrere prima di una contestazione che renda necessaria la tutela del credito mediante l’insinuazione al passivo ai sensi dell’art. 222 comma 1 del CCII.
Nel vigore del RD 267/42, la questione del termine per la presentazione delle domande di ammissione al passivo dei crediti sorti in corso di procedura si era posta con l’art. 101, che stabiliva la regola generale del termine finale di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (comma 1) e l’eccezione dell’ammissibilità delle domande oltre tale termine “se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile” (comma 4). Per i crediti sorti in corso di procedura (eventualmente prededucibili) era emersa chiaramente, da un lato, l’irrazionalità dell’applicazione di un termine generale che potrebbe anche essere già spirato al momento del sorgere del credito; dall’altro lato, la necessità di fissare comunque un termine, con una decorrenza adeguata, pur in mancanza di una esplicita previsione normativa.
Una parte della giurisprudenza fissava il suddetto termine in un anno (in analogia con quanto stabilito nell’art. 101 comma 1 del RD 267/42), ma con decorrenza dal giorno in cui il credito era sorto (Cass. nn. 34730/2021, 3872/2020 e 18544/2019).
Un’altra giurisprudenza, tuttavia, ha successivamente ritenuto tale soluzione troppo penalizzante per l’“esigenza di definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti” e ha stabilito che, per un corretto bilanciamento di tale esigenza con “il diritto di azione e difesa del creditore”, il ritardo che determinava l’inammissibilità della domanda andava stabilito “non in termine fisso ma in base alle circostanze concrete, secondo prudente (e motivato) accertamento del giudice del merito” (Cass. n. 18760/2024).
I dubbi interpretativi erano però la conseguenza della mancanza di una disposizione che fissasse il termine per la presentazione delle domande per le quali il creditore fosse in grado di dimostrare l’incolpevolezza del mancato rispetto del termine di cui all’art. 101 comma 1 del RD 267/42.
La posizione assunta dalla pronuncia della Cassazione n. 18760/2024 è stata quella di recepire – per le domande di ammissione aventi ad oggetto i crediti sorti in pendenza di procedura – l’orientamento maturato per le domande c.d. ultratardive di ammissione dei crediti concorsuali sorti prima della dichiarazione di fallimento (Cass. n. 11000/2022).
La questione, pertanto, si poneva, nel vigore della legge fallimentare, proprio perché l’art. 101 comma 4 ammetteva le domande ultratardive del creditore incolpevole, ma non fissava alcun termine preciso per la loro presentazione.
L’art. 208 comma 3 del CCII, invece, ha eliminato l’incertezza scaturita dalla legge fallimentare, stabilendo che la domanda ultratardiva (da considerare rispetto al termine ridotto a sei mesi dall’art. 208 comma 1 del CCII) “è ammissibile solo se l’istante … trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo”.
Il legislatore si è fatto carico delle esigenze messe in evidenza dalle citate decisioni di legittimità e, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha fissato in sessanta giorni il termine congruo per rispettare, ad un tempo, “il diritto di azione e difesa del creditore” e l’“esigenza di definizione in termini ragionevoli del procedimento di accertamento dei crediti”.
Ad analoghe conclusioni si giunge per i crediti sorti in pendenza della procedura.
In tali casi, secondo la Cassazione, sussiste l’equiparabilità tra la causa non imputabile che ha impedito la domanda di ammissione di un credito concorsuale sorto prima dell’apertura della procedura e la situazione in cui si trova il titolare del credito sorto in pendenza di procedura. Finché il credito non è sorto, la causa non imputabile è in re ipsa; dal momento in cui il credito sorge (o, per i crediti prededucibili, dal momento della contestazione che ne rende necessaria la tutela mediante l’insinuazione al passivo: art. 222 comma 1 del CCII) trova applicazione il termine decadenziale di cui all’art. 208 comma 3.
Un rischio di ingiustificata disparità di trattamento si porrebbe, invece, ove fosse garantita ai titolari dei crediti sorti in corso di procedura la disponibilità di un termine più lungo, rispetto ai titolari di crediti anteriori, pur decorrendo entrambi i termini dal momento in cui è possibile presentare la domanda.
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