Non si scorpora l’IVA in caso di accertamenti bancari
Lo scorporo dell’imposta dai maggiori ricavi non spetta quando è possibile la rivalsa
Con la pronuncia n. 16155 depositata il 25 maggio 2026 la Cassazione è tornata sulla questione dello scorporo, dai maggiori ricavi accertati, della relativa IVA, affermando che, in caso di accertamento mediante indagini bancarie, i proventi accertati si devono ritenere non comprensivi di IVA.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un contribuente nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate aveva attivato le indagini finanziarie e ricostruito i maggiori ricavi sulla base delle presunzioni legali fondate sulle risultanze dei movimenti bancari.
Nel corso del giudizio il contribuente chiedeva quindi al giudice di rideterminare i ricavi accertabili scorporando l’IVA dai proventi accertati, richiamando la giurisprudenza europea in tema di neutralità dell’imposta.
La Cassazione ha tuttavia respinto il ricorso adducendo che nel caso di specie non sarebbe violata la neutralità dell’imposta, atteso che il contribuente, in caso di accertamento, secondo l’art. 60 comma 7 del DPR 600/1973, ha diritto di rivalersi, nei confronti del cessionario o committente, della maggiore imposta richiesta con avvisi di accertamento.
Tale diritto, secondo i giudici di legittimità, consentirebbe al contribuente di preservare la neutralità dell’imposta in caso di accertamento, dal momento che la maggiore IVA accertata, in caso di esercizio della rivalsa, non graverebbe sul soggetto passivo, ma sul cessionario o committente.
La pronuncia appare, in prima analisi, conforme al diritto europeo.
Infatti, secondo la Corte di Giustizia Ue, i proventi evasi e accertati dall’Amministrazione finanziaria devono considerarsi comprensivi dell’IVA, a meno che il soggetto passivo abbia la possibilità, secondo il diritto interno, di addebitare al cessionario, in via di rivalsa, la maggiore IVA accertata e detrarre l’imposta versata sugli acquisti (Corte Ue 1° luglio 2021, CB, causa C-521/19).
In altri termini, secondo la giurisprudenza europea, lo scorporo dell’IVA in sede di accertamento agisce a protezione della neutralità, quando per il cedente non sia possibile addebitare la maggiore imposta accertata in via di rivalsa e detrarre l’IVA sugli acquisti.
Dunque, seguendo il ragionamento della Corte Ue, dovrebbe ritenersi che lo scorporo dell’IVA spetti, per ripristinare la neutralità dell’imposta, quando venga meno anche uno solo dei due requisiti in capo al cedente: la possibilità di addebitare in rivalsa l’imposta sulle vendite o di detrarre l’imposta sugli acquisti.
I due requisiti devono essere analizzati dalla prospettiva del diritto nazionale.
Quanto alla rivalsa, effettivamente l’art. 60 comma 7 del DPR 600/1973 ne garantisce il diritto, non essendo essa subordinata a particolari requisiti.
Va però considerato il principio di effettività, che vige nel diritto europeo; pertanto, ad esempio, se il cessionario non fosse più esistente, come in caso di società estinta senza liquidazione di attivo, non potrebbe dirsi che sia efficace la previsione di cui all’art. 60 comma 7 del DPR 600/1973.
Quanto alla detrazione, essa è in linea di principio tutelata dall’art. 19 del DPR 633/72.
Tuttavia va considerato che, in caso di accertamento induttivo ex art. 55 del DPR 633/72, l’Amministrazione finanziaria determina l’IVA sulle vendite induttivamente sulla base dei dati o notizie di cui sia venuta a conoscenza, mentre l’IVA sugli acquisti è riconosciuta a condizione che i versamenti e l’imposta detraibile risultino dalle liquidazioni periodiche.
E dunque, in caso di accertamento a carico di evasore totale, non potrebbe dirsi che il diritto alla detrazione sia garantito, atteso che l’evasore totale, di regola, non effettua i versamenti e le liquidazioni.
Tornando alla pronuncia in commento, che ha escluso lo scorporo IVA dai maggiori ricavi accertati, essa appare dunque corretta sotto il profilo della rivalsa, con qualche dubbio sul passaggio in cui pone a carico del soggetto accertato, ai fini di negare l’effettività del diritto, l’onere di provare l’esistenza di “una vera e propria impossibilità giuridica” e non una difficoltà di fatto: nel caso di specie la Cassazione non ha apprezzato, per negare l’effettività della rivalsa, il fatto che l’impresa accertata si rivolgesse direttamente al pubblico dei consumatori senza conoscerne e registrarne l’identità personale.
Quanto al secondo profilo, ossia la detrazione, la sentenza appare conforme al diritto europeo, in quanto nel caso di specie i maggiori ricavi non erano stati accertati con metodo induttivo, ma mediante indagini finanziarie.
Così ricostruito il sistema, si spiegano le pronunce della Cassazione che hanno riconosciuto lo scorporo dell’IVA in caso di accertamento induttivo, ossia quando il diritto di detrazione, essendo subordinato alla forma, non è garantito: quando viene meno uno dei due requisiti della neutralità (rivalsa e detrazione), è conforme al diritto europeo riconoscere lo scorporo dell’IVA dai ricavi, in modo che il soggetto passivo non resti inciso dell’imposta (Cass. n. 31406/2025).
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