Esonero da garanzia nell’IVA di gruppo da verificare in capo al soggetto che opera la compensazione
Con la sentenza n. 18588 dell’8 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle condizioni di esonero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni infragruppo, effettuate ai sensi dell’art. 73 comma 3 del DPR 633/72, riguardanti il credito IVA di una società controllata che era subentrata in un ramo di attività precedentemente svolto dalla capogruppo.
La compensazione era avvenuta nel 2012 e, secondo il giudice di secondo grado, la controllata integrava il requisito dello svolgimento dell’attività da almeno 5 anni richiesto dall’art. 38-bis comma 7 lett. a) del DPR 633/72, nel testo applicabile ratione temporis, in quanto, pur essendo stata costituita nel 2010, essa derivava dal conferimento di un ramo produttivo della controllante, che esisteva da molti anni.
La Suprema Corte conferma che le condizioni di certificazione del credito IVA previste dal citato art. 38-bis comma 7 valevano anche ai fini delle compensazioni infragruppo, stante il rinvio operato dall’art. 6 comma 3 del DM 13 dicembre 1979 all’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72, da considerarsi in senso ampio come rinvio all’intera disciplina in materia di garanzie.
Tuttavia, il richiamato comma 7 lett. a) dell’art. 38-bis non poteva essere inteso nel senso di attribuire rilievo alla mera continuazione dell’attività di impresa. Esso, piuttosto, era volto ad assicurare che il soggetto passivo nei confronti del quale veniva erogato il rimborso presentasse adeguati requisiti di solidità patrimoniale e affidabilità.
In definitiva, secondo la Corte, la condizione dell’esercizio dell’attività da almeno 5 anni andava verificata con riferimento al soggetto che operava la compensazione in quanto tale e non con riferimento all’attività svolta, non rilevando, ai fini del computo del termine, il subentro nell’attività a seguito di cessione d’azienda.
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