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Sabato, 4 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Dazio forfetario di tre euro con oneri di tracciabilità

Operativa la nuova disciplina doganale per le piccole spedizioni via e-commerce

/ Ettore SBANDI

Sabato, 4 luglio 2026

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Con il nuovo regime daziario dedicato alle vendite e-commerce, parte la stagione regolatoria Ue sulle piccole spedizioni, con l’applicazione di una fiscalità dedicata e politiche di controllo molto più stringenti delle attuali. La riforma, infatti, muove tra due direttrici: una eminentemente fiscale o, meglio, doganale, che vede l’imposizione di un dazio pari a 3 euro per ogni classe di item contenuta in una spedizione; un’altra, parallela, che insiste sulla compliance del prodotto, con sistemi di tracciabilità e identificazione volti a garantire la sicurezza e la rispondenza dei beni alle norme di settore.

La questione dell’e-commerce inizia ora a trovare prime soluzioni ponte, che nascono in forma temporanea o, comunque, di copertura parziale, per poi andare definendosi nel prossimo futuro. A regime, infatti, la nuova fiscalità di confine è prevista come applicabile per due anni a partire dal 1° luglio 2026 e ai beni in questione dovranno applicarsi schemi dichiarativi ordinari e dazi di tariffa, oltre a una handling fee addizionale, attesa già per il prossimo autunno; sulla compliance, invece, il passaporto digitale e la tracciabilità piena dei beni paiono essere l’orizzonte verso il quale il mercato tutto va rivolgendosi e, dunque, anche l’e-commerce non farà eccezione.

Sul dazio di 3 euro, in particolare, molte sono le novità, già illustrate dalla circ. n. 17/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dalla Guida operativa Ue (con FAQ annesse), a commento delle modifiche introdotte dal Reg. Ue 382/2026, in vigore dal 1° luglio. Con questa disposizione, infatti, l’Ue ha iniziato il percorso di ridefinizione, almeno sul piano doganale, dei processi di dichiarazione, controllo e versamento di un nuovo tributo di confine, un dazio doganale in senso proprio, che reca però una modalità di calcolo peculiare e impatta su operazioni prima eseguite senza pagamento dell’imposta, in franchigia doganale ex Reg. Ue 1186/2009.

La nuova tassazione, anzitutto, si applica solo alle distance sales, quelle in cui: il fornitore (anche piattaforma) è un soggetto passivo IVA; l’acquirente è consumatore o un soggetto passivo senza obblighi Intra; al momento della vendita, le merci devono trovarsi in un Paese terzo; il trasporto o la spedizione vanno effettuati dal fornitore o per suo conto, anche in forma indiretta; i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione. Quindi, già l’uso di una logistica di prossimità, sia in un magazzino libero (B2B2C), sia in un deposito doganale, si presenta come una soluzione per evitare l’applicazione della nuova misura.

Inoltre, è bene precisare che il dazio si applica per ogni spedizione e, nell’ambito della stessa, individua l’item, definito come una o più merci contenute in una spedizione e che presentano la medesima classificazione tariffaria e la stessa descrizione e che, qualora prevista, condividono altresì la medesima origine. Pertanto, ogni linea di dichiarazione comporta l’applicazione del dazio, giacché ogni linea di dichiarazione individua ogni item, distinguendolo per definizione di voce doganale (anche se semplificata), origine e valore.

Si osserva poi che, come rilevato dalla circ. n. 17/2026, per il regime IOSS, il dazio di 3 euro è esente dall’IVA all’importazione e non va incluso nella base imponibile, mentre per i regimi non IOSS, trattandosi di dazio, l’IVA è dovuta all’importazione e va calcolata su un valore che include il dazio di 3 euro; questo tema reca un disallineamento oggettivo sugli impatti della misura.

Sempre sulla misura fiscale, sono da segnalare poi le misure di implementazione del Reg. 382/2026, oggetto di un avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli pubblicato il 2 luglio. Si deve richiamare, anzitutto, il Reg. 1200/2026, modificativo del Regolamento esecutivo del Codice doganale. Qui, le modifiche introdotte riguardano, in particolare, la possibilità di utilizzare garanzie globali per l’immissione in libera pratica delle merci nell’ambito dei regimi IOSS (Import One Stop Shop) e Special Arrangements, con la definizione dei criteri dedicati per la determinazione dell’importo di riferimento e delle relative modalità di monitoraggio, riducibile al 30% per i soggetti AEO.

In secondo luogo, anche per precisare che il dazio di 3 euro deve essere corrisposto per ciascun articolo incluso nella spedizione, indipendentemente dall’origine delle merci, si richiama altresì il Reg. 1022/2026, che modifica la definizione di “articolo” contenuta nel Regolamento delegato del CDU: quando le merci sono dichiarate come articoli distinti, il dazio doganale si applica a ciascuno di essi.
Questa disposizione, poi, inizia il percorso di identificazione granulare dei beni, con specifici obblighi informativi relativi ai product identifier (PID), elementi rilevanti per ragioni di compliance regolatoria, la cui acquisizione è finalizzata a migliorare la tracciabilità delle merci e l’efficacia delle attività di controllo doganale, introducendo per la prima volta in dogana i concetti di “identificativo del prodotto”, “identificativo del prodotto del commerciante”, “identificativo del prodotto non standardizzato del fabbricante” e “identificativo del prodotto standardizzato del fabbricante”, che rappresentano le nuove sfide per i player di settore.

Spetta ora alle imprese ripianificare i propri flussi e riconsiderare gli schemi logistici e dichiarativi, in una fase di transizione appena iniziata, che troverà definizione nei prossimi mesi, fino alla riforma doganale Ue e al data hub europeo.

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