Sospesi per tutto agosto i termini per pagare gli accertamenti esecutivi
Si ferma anche la notifica delle cartelle di pagamento, ma non i termini per il relativo pagamento
L’art. 1 della L. 742/69 prevede che tutti i termini processuali sono sospesi per il mese di agosto, quindi per 31 giorni. Trattandosi di sospensione di termini aventi natura processuale, la pausa estiva non trova a livello generale applicazione per i termini di pagamento di somme intimate con atti impositivi.
Quanto esposto subisce una “eccezione” laddove il legislatore ha sancito che gli importi devono essere pagati “entro il termine per il ricorso”: considerato che il termine per ricorrere è sospeso per 31 giorni, tale sospensione vale anche per il termine di pagamento delle somme. Si tratta del pagamento degli importi intimati con i seguenti atti:
- accertamenti esecutivi per imposte sui redditi, IVA e IRAP (art. 29 del DL 78/2010);
- accertamenti esecutivi per tributi locali (art. 1 comma 792 della L. 160/2019);
- avvisi di recupero dei crediti di imposta (art. 38-bis comma 1 lett. d) del DPR 600/73).
Per lo stesso motivo, soggiace alla sospensione feriale il termine entro cui vanno pagate tutte le somme o la prima rata onde fruire dell’acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 (C.M. 8 agosto 1997 n. 235 cap. IV, § 1) o della definizione al terzo delle sole sanzioni ex artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97 (C.M. 5 luglio 2000 n. 138 § 2.3).
Infatti, per entrambi gli istituti gli importi vanno pagati entro il termine per il ricorso.
Relativamente all’accertamento con adesione, per gli atti non soggetti a contraddittorio preventivo la domanda di accertamento con adesione presentata quando si riceve l’avviso di accertamento sospende il termine per il ricorso per novanta giorni (art. 6 commi 2 e 3 del DLgs. 218/97) e tale sospensione si cumula con la sospensione feriale dei termini (art. 7-quater comma 18 del DL 193/2016).
Lo stesso sembra potersi dire per la domanda di adesione post accertamento presentata in merito ad atti soggetti a contraddittorio preventivo (art. 6 comma 2-quater del DLgs. 218/97), ove il termine per il ricorso è sospeso per trenta giorni se la domanda è trasmessa nei 15 giorni successivi all’accertamento.
Tornando al pagamento delle somme intimate con atti impositivi, non sussiste alcuna sospensione feriale quando il pagamento deve avvenire “entro sessanta giorni” o entro il diverso termine previsto, nella misura in cui il menzionato termine non sia connesso al termine per il ricorso.
Non c’è alcuna sospensione feriale, di conseguenza, per i seguenti atti:
- avvisi di accertamento e di liquidazione per registro, successioni, ipocatastali;
- atti di rideterminazione delle somme a seguito di accertamento esecutivo (c.d. atti impoesattivi secondari ex art. 29 del DL 78/2010, nota Agenzia delle Entrate 30 settembre 2011 n. 2011/141776);
- cartelle di pagamento (art. 25 del DPR 602/73);
- intimazioni ad adempiere (art. 50 del DPR 602/73);
- comunicazioni di fermo e di ipoteca (artt. 77 e 86 del DPR 602/73).
Mediante comunicato stampa del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha però annunciato che “nel prossimo mese di agosto è prevista una sospensione della notifica delle cartelle di pagamento proprio per evitare disagi ai contribuenti durante le ferie estive”.
Quanto indicato riguarda la notifica delle cartelle di pagamento nel mese di agosto, non i termini di pagamento delle cartelle notificate a luglio, che continuano a non essere sospesi per il mese di agosto.
Per quanto riguarda gli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni ex art. 16 del DLgs. 472/97:
- il termine di presentazione delle deduzioni difensive soggiace alla sospensione feriale, in quanto è collegato al ricorso;
- il termine dell’anno entro cui, a seguito delle deduzioni difensive, va notificato l’atto di irrogazione della sanzione non è sospeso nella pausa estiva, essendo un termine amministrativo.
In linea generale, rammentiamo ancora che se il pagamento di somme, ad esempio derivanti da accertamento con adesione o da conciliazione giudiziale, deve avvenire con modello F24 i versamenti con scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese (art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).
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