Alcol esente da accise se non destinato al consumo umano
Si deve prescindere dalla voce doganale e dalla conoscenza dell’impiego da parte del fabbricante
L’esenzione dalle accise sull’alcol etilico denaturato usato nella composizione di prodotti non destinati al consumo umano non può essere subordinata al fatto che la destinazione di tali prodotti è stata stabilita mediante la loro classificazione in una voce della Nomenclatura combinata, diversa dalla voce 2207, a meno che non risulti da elementi concreti, oggettivi e verificabili che tale condizione è necessaria per garantire la corretta applicazione di detta esenzione, nonché per evitare frodi, evasioni o abusi.
Inoltre, il beneficio dell’esenzione dall’accisa armonizzata non può essere negato a un soggetto passivo che fabbrica prodotti oggettivamente non destinati al consumo umano e contenenti alcol etilico soggetto ad accisa, quali i diluenti, con la sola motivazione che tale soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che detti prodotti potevano in astratto essere utilizzati per il consumo umano.
Queste sono le innovative conclusioni adottate dal Tribunale dell’Ue nella decisione T-381/25, conclusioni che – come raramente accade in materia di accise – scelgono un approccio doppiamente favorevole al contribuente, sul piano sia oggettivo (sui prodotti oggetto d’imposizione), sia soggettivo (circa la buona fede del fabbricante). L’alcol etilico è infatti detassato quando è destinato al consumo umano (è questa una regola, non un’eccezione, cfr. causa C-482/98), evenienza che deve essere comprovata mediante denaturazione e controllo sugli impieghi.
Nel caso oggetto di decisione, l’autorità della Polonia aveva rilevato che taluni prodotti (diluenti ottenuti con l’aggiunta, tra l’altro, alcol parzialmente denaturato) fabbricati da un operatore locale, costituivano (per regola di classificazione non contestata) alcol denaturato e, di conseguenza, avrebbero dovuto essere classificati alla voce 2207 e non alla voce 3814 e perciò tassati. Inoltre, è stato contestato che talune controparti contrattuali avevano acquistato e, poi, rivenduto il prodotto in modo tale da rendere impossibile l’identificazione dei destinatari mediante scontrini di cassa, così da non potersi più confermare il fatto che il bene non fosse impiegato per consumo umano, che è il presupposto oggettivo cardine dell’accisa.
La decisione, impugnata dal contribuente e oggetto di una materia rilevante mai prima affrontata dalla giurisprudenza unionale (cfr. simile, ma distinta, la causa C-567/17), è stata così devoluta al Tribunale dell’Ue, perché sostanzialmente decidesse sull’imponibilità, tout court, del prodotto alcolico quando classificato alla VD 2207, sempre e comunque, e sull’onere della prova, ossia se il rifiuto di concedere una esenzione richieda che le autorità tributarie dimostrino che il soggetto passivo che fabbrica prodotti sottoposti ad accisa non destinati al consumo umano sia a conoscenza del fatto che essi sono usati per tale consumo, o se sia sufficiente che le autorità dimostrino l’esistenza di circostanze tali da far ritenere che egli avrebbe dovuto esserne a conoscenza.
Sulla prima questione, il Tribunale osserva che dalla formulazione dell’art. 27 par. 1 lett. b), della Direttiva 92/83 risulta che l’esenzione prevista da tale articolo dipende dal rispetto di due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, che l’alcol sia denaturato conformemente alle prescrizioni di uno Stato membro e, dall’altro, che esso sia utilizzato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano. A tal riguardo, la questione della classificazione del prodotto di cui si tratta in un determinato codice NC non è menzionata nel testo della norma, cosicché non è possibile dedurre da quest’ultimo che il legislatore dell’Unione abbia inteso definire la classificazione in un determinato codice NC, di per sé, come un criterio per l’applicazione dell’esenzione in questione. Ciò anche perché, per giurisprudenza costante, l’esenzione per l’alcol non destinato al consumo umano è un criterio fondante dell’accisa e non una regola d’eccezione, come per le esenzioni in genere.
Sulla seconda questione, il Tribunale rileva poi che essa riguarda solo la circostanza specifica della conoscenza o della possibilità di conoscenza, da parte del soggetto passivo fabbricante dei prodotti di cui si tratta, di un eventuale consumo ulteriore di tali prodotti non conforme alla loro destinazione iniziale, che non menziona circostanze rientranti in casi di frode, di evasione o di abuso.
Nel caso di specie, sebbene il giudice del rinvio rilevi una mancanza di diligenza nella vendita dei prodotti dalla società fabbricati da cui ha potuto comportare l’uso di tali prodotti per il consumo umano, nulla sembra indicare che le persone che acquistavano i prodotti, eventualmente, per il consumo umano non sapevano di acquistare prodotti commercializzati come diluenti, come tali presentati al mercato. Quindi, salvo i casi di frode, evasione o abuso, le eventuali misure adottate dal fabbricante dei prodotti di cui trattasi per quanto riguarda la loro commercializzazione, nei limiti in cui non impediscono che essi si presentino come prodotti non destinati al consumo umano, non possono privare tale fabbricante del beneficio dell’esenzione.
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