Chiariti i requisiti per l’immissione sul mercato dei prodotti provenienti da Paesi terzi
L’Agenzia delle Dogane pubblica la circolare n. 18
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 18 pubblicata ieri, ha fornito importanti chiarimenti in merito ai concetti di “immissione in libera pratica”, “immissione sul mercato” e “messa a disposizione sul mercato”, di cui al Reg. Ue 1020/2019.
Tale regolamento stabilisce che nel mercato dell’Unione europea devono essere disponibili soltanto prodotti conformi e spetta all’Agenzia delle Dogane controllare i beni provenienti da Paesi terzi.
Le criticità riguardano l’individuazione del momento a partire dal quale può verificarsi una violazione della normativa unionale, in quanto, non sempre, l’immissione sul mercato coincide con l’importazione.
Il documento di orientamento adottato dalla Commissione europea con Comunicazione 2022/C 247/01 (c.d. Guida Blu) prevede, infatti, che l’“immissione sul mercato” coincida con la prima fornitura del prodotto, generalmente effettuata dal fabbricante o dall’importatore a un distributore o a un utilizzatore finale, mentre le operazioni successive costituiscono semplici messe a disposizione. Se la merce non è destinata alla distribuzione, al consumo o a un utilizzo nell’Ue, non vi è alcuna immissione sul mercato.
Una puntualizzazione va fatta per le vendite a distanza e on line, in cui i beni si considerano disponibili sul mercato dell’Unione quando l’offerta è chiaramente destinata ai consumatori Ue, ossia quando l’operatore economico indirizza le proprie attività verso uno o più Stati membri.
Dalla Guida Blu emerge, pertanto, che, se pur nella generalità dei casi vi sia coincidenza tra il momento dell’immissione in libera pratica e quello dell’immissione sul mercato, può talvolta accadere che non vi sia coincidenza temporale tra i due.
In particolare, l’Agenzia delle Dogane, con la circolare in esame, delinea tre possibili scenari:
- l’immissione sul mercato può avvenire prima dell’immissione in libera pratica, nelle ipotesi, ad esempio, di vendite on line o a distanza al consumatore finale da parte di soggetti non residenti (e-commerce B2C), anche se il controllo materiale della conformità dei prodotti può essere effettuato soltanto nel momento in cui i prodotti arrivano in dogana nell’Ue;
- l’immissione sul mercato può avvenire dopo l’immissione in libera pratica: è il caso, ad esempio, della filiale europea (persona giuridica) di una multinazionale che importa i prodotti ai fini di una successiva fornitura (messa a disposizione) ai distributori: in tale ipotesi, la fornitura (prima messa a disposizione) avviene solo successivamente all’immissione in libera pratica;
- l’immissione sul mercato potrebbe non avvenire, quando, ad esempio, le merci, pur immesse in libera pratica, non sono destinate a essere messe a disposizione sul mercato dell’Ue, ma vengono successivamente esportate verso un Paese terzo.
Nel caso in cui l’immissione in libera pratica fosse contestuale o antecedente all’immissione sul mercato (es. vendite on line o a un utilizzatore finale), gli Uffici, qualora riscontrassero difformità durante i controlli, sospenderanno lo svincolo, segnalando l’irregolarità alle autorità competenti per dare avvio alla procedura sanzionatoria.
In tali circostanze, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che non è necessario procedere con il sequestro amministrativo di cui all’art. 13 della L. 689/81, dal momento che la sua funzione cautelare è già integralmente soddisfatta dalla sospensione dello svincolo.
Se l’immissione in libera pratica non avviene o avviene senza contestuale o antecedente immissione sul mercato (es. vendita all’esportazione o regolarizzazione post importazione), i beni non conformi non possono ritenersi – al momento della presentazione della dichiarazione doganale – destinati al mercato Ue. In tale ipotesi gli Uffici devono concedere lo svincolo della merce, previa presentazione, da parte dell’operatore, di un’autocertificazione da allegare alla bolletta doganale, in cui deve essere attestato:
- che il bene non è, al momento della presentazione doganale, destinato alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato dell’Unione in quanto rivolto ad un mercato extra Ue oppure al mercato Ue solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla normativa unionale;
- l’effettivo utilizzo e il luogo di destinazione/stoccaggio/deposito privato del bene.
Ai fini dell’allegazione alla dichiarazione doganale di tale autocertificazione – il cui modello è allegato alla circolare in esame – l’Agenzia delle Dogane ha istituito il codice documento 25AO. In assenza di tale indicazione in bolla, i prodotti non conformi si considerano destinati all’immissione sul mercato, con conseguente avvio della procedura sanzionatoria.
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