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Venerdì, 10 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Commercialisti esclusi dal rilascio dell’Asse.Co.

Il TAR ha rigettato il ricorso del CNDCEC e l’asseverazione di conformità dei contratti di lavoro continuerà a essere prerogativa dei consulenti del lavoro

/ Savino GALLO

Venerdì, 10 luglio 2026

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Il rilascio dell’asseverazione di conformità dei contratti di lavoro (Asse.Co) continuerà a essere una prerogativa esclusiva dei consulenti del lavoro. Con la sentenza n. 12539, pubblicata ieri, la sezione V-ter del TAR del Lazio ha infatti rigettato il ricorso presentato dal CNDCEC, che aveva impugnato dinanzi al tribunale amministrativo il diniego dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) di estendere anche ai commercialisti la possibilità di sottoscrivere il protocollo (firmato nel 2014 con il Consiglio nazionale dei consulenti e poi rinnovato nel 2016) per il rilascio dell’Asse.Co.

Il ricorso ruotava su un assunto di base: la legge riconosce anche ai commercialisti le medesime competenze dei consulenti in materia di adempimenti lavoristici e previdenziali, quindi non esisterebbero ragionevoli elementi di differenziazione tali da giustificare l’assegnazione di questa funzione solo ai consulenti.

Secondo il TAR, però, tale assunto non può essere condiviso. “Non è in discussione – scrivono i giudici amministrativi – che anche i dottori commercialisti abbiano competenza in materia di lavoro e previdenza sociale”. Ma, aggiungono, è “altrettanto innegabile” che tra le due figure professionali “permangono significative differenze in punto di percorso di studi, esame di abilitazione, regime e ordinamento professionale”.

A sostegno di questa tesi, il TAR valorizza innanzitutto le specifiche attribuzioni che il legislatore ha riservato ai consulenti del lavoro nell’ambito dell’ordinamento lavoristico. Tra queste figurano la certificazione dei contratti di lavoro, la possibilità di istituire camere arbitrali, l’espletamento dei tentativi di conciliazione nelle sedi di certificazione, la gestione delle procedure di dimissioni telematiche, l’attività di intermediazione e l’organizzazione dei servizi in materia di lavoro e previdenza. Si tratta di funzioni che, osserva il TAR, non sono riconosciute al Consiglio nazionale dei commercialisti né al relativo ordinamento professionale e che, complessivamente considerate, “rendono non palesemente irragionevole la scelta dell’amministrazione di concludere il protocollo d’intesa soltanto con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro”.

Ci sono poi gli aspetti, “non trascurabili”, legati alla formazione e all’esame di Stato. Il Collegio evidenzia come il percorso di abilitazione del consulente del lavoro sia specificamente orientato alla gestione dell’amministrazione del personale e della legislazione sociale, confermando che il proprium della professione concerne “tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente”. Diversamente, la disciplina ordinamentale dei dottori commercialisti individua quale ambito principale di competenza le materie economiche, aziendali, tributarie, societarie e amministrative. Una differenza che, secondo il TAR, non può essere considerata marginale ai fini della valutazione della legittimità del protocollo.

A ciò si aggiungono le questioni ordinamentali, ovvero il fatto che l’Asse.Co. si inserisce nel contesto dell’attività ispettiva dell’INL, ente sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, “che a sua volta vigila anche sul Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ma non sul CNDCEC”. Per questo, conclude il TAR, non è possibile procedere a una parificazione delle due figure che, nonostante gli elementi in comune, rimangono due professionalità distinte l’una dall’altra.

Dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro non sono arrivate prese di posizione ufficiali. Trapela però “serenità perché le argomentazioni giuridiche della sentenza descrivono esattamente la situazione fattuale esistente, che determina palesi differenze”.

“Le sentenze si rispettano, sempre, anche quando non se ne condividono le conclusioni – ha invece commentato tramite una nota il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio –. Ed è proprio nelle forme che l’ordinamento mette a disposizione che porteremo le nostre ragioni dinanzi al Consiglio di Stato, con serenità e determinazione. Non rivendichiamo un privilegio, ma l’applicazione della legge. I commercialisti sono, per espressa previsione normativa, professionisti pienamente abilitati in materia di lavoro, e una competenza riconosciuta dal legislatore non può essere circoscritta per via amministrativa o convenzionale. Ne va della libertà di concorrenza tra professionisti, della libertà di scelta delle imprese e della stessa efficacia del contrasto al lavoro sommerso e irregolare, che può solo trarre beneficio dal coinvolgimento della più grande categoria professionale dell’area economico-giuridica del Paese”.

Al di là di una differenziazione che, evidentemente, i commercialisti non condividono, il CNDCEC ne fa, dunque, anche una questione giuridica e di gerarchia delle fonti: “Un Protocollo d’Intesa – si legge nella nota –, ovvero un atto convenzionale privo di base normativa primaria, non può istituire una riserva esclusiva di attività e un vantaggio competitivo strutturale a favore di una sola categoria professionale”. Anche su questo si giocherà la partita davanti al Consiglio di Stato.

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