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FISCO

Possibile la dichiarazione infedele per lo speculatore occasionale di opere d’arte

Ai fini dei redditi diversi da attività commerciale e non abituale di vendita di tali opere l’individuazione della speculazione si fonda su specifici indici

/ Stefano COMELLINI

Giovedì, 23 luglio 2026

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Con la sentenza n. 27479/2026, la Cassazione riprende, nell’ambito dell’imposizione fiscale nel mercato delle opere d’arte, la nozione di “speculatore occasionale”, individuata dalla giurisprudenza tributaria di legittimità come distinta da quelle di “mercante” e di “collezionista”.

La ricorrente era stata ritenuta, nei gradi di merito, responsabile del reato di cui all’art. 4 del DLgs. n. 74/2000 (dichiarazione infedele), per avere esercitato, negli anni di imposta accertati, oltre all’attività professionale di medico, anche quella, commerciale e non abituale, di vendita di opere d’arte (tra cui un quadro di Picasso) nell’ambito della quale avrebbe ricavato importanti plusvalenze non dichiarate, da cui la conseguente evasione IRPEF per redditi non professionali ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) TUIR (redditi diversi).

La citata disposizione, richiamata dalla Corte a sostegno della reiezione del ricorso, individua (comma 1) fra i “redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”, quelli “derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” (lett. i).

In applicazione della norma, la giurisprudenza tributaria di legittimità, riportata nella pronuncia in esame, ha individuato, proprio con riferimento alle operazioni di cessione di opere d’arte, la seguente tripartizione:
- “mercante di opere d’arte”, colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio, anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall’incremento del valore delle medesime opere;
- “speculatore occasionale”, chi acquista occasionalmente opere d’arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile;
- “collezionista”, chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l’opera, senza l’intento di rivenderla generando una plusvalenza, in quanto il suo interesse è rivolto non tanto al valore economico della res, quanto a quello estetico-culturale, “per il piacere che il possedere le opere genera, per l’interesse all’arte, per conoscere gli artisti, per vedere le mostre” (Cass. n. 6874/2023).

Ne conseguono distinti effetti fiscali: per il mercante d’arte, si è in presenza di redditi d’impresa ex artt. 55 ss. del TUIR e di passività ai fini IVA ex art. 4 del DPR n. 633/1972; lo speculatore occasionale potrà generare i redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR, senza applicazione dell’IVA per mancanza del requisito dell’abitualità; il collezionista, invece, non sarà soggetto ad alcuna imposizione.

Ai fini della distinzione fra il mercante d’arte e il semplice collezionista, quindi, si guarda al numero e al valore dell’alienazione di opere d’arte, da valutare, peraltro, nel corso di un triennio e non invece con valutazione frazionata delle singole annualità (Cass. n. 30895/2024), sotto un profilo logico deduttivo non potendosi adeguatamente inquadrare, anche con riguardo alla distinzione fra l’attività di speculatore occasionale e quella di mero collezionista, la tipologia di attività svolta, per la quale rilevano anche frequenza e numero delle transazioni, con esclusivo riguardo alle operazioni economiche/cessioni intervenute in un solo anno.

Ad avviso della Cassazione, si deve conseguentemente affermare il principio che, ai fini della determinazione, ex art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR, dei redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, nell’ambito di compravendite di opere d’arte effettuate dai privati, l’individuazione del contribuente quale speculatore occasionale si fonda su specifici indici quali lo scopo dell’acquisto, le attività finalizzate a facilitare la vendita e l’esame delle ragioni che hanno portato all’alienazione, il numero e il valore delle alienazioni di opere d’arte rilevate nel corso di un triennio o, comunque, con riferimento a un periodo eccedente la singola annualità.

Pertanto, per la Corte la cospicua plusvalenza ricavata dalla vendita del quadro di Picasso doveva inquadrarsi quale speculazione occasionale, e non già quale isolata cessione a opera di un collezionista. I giudici di legittimità giungono a tale conclusione non solo e non tanto in relazione al significativo differenziale fra il prezzo di acquisto e quello di vendita, bensì avuto riguardo alla circostanza che tale compravendita non aveva costituito un’operazione unica ed eccezionale.
Infatti, la precedente ricorrenza di compravendite, di opere d’arte e preziosi d’epoca collocava la specifica operazione nell’ambito di un’attività commerciale della ricorrente, seppure non abituale, contraddistinta dalla sapiente esposizione dei beni nella sua dimora privata, a cui consentiva l’accesso a clienti facoltosi con cui instaurava un agevole rapporto di fidelizzazione e confidenza personale conseguente alla sua attività professionale di medico.

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