Commercialista e insegnante di scuola pubblica compatibili a determinate condizioni
Resta ferma la generale incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno
Con l’Informativa n. 102/2026, il CNDCEC ha fornito utili precisazioni con riguardo al tema dell’incompatibilità dell’attività di docente presso istituti scolastici pubblici con l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.
Si ribadisce che, in linea generale, l’incompatibilità dell’esercizio della professione rispetto ai rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione trova la sua primaria disciplina nell’art. 4 comma 3 del DLgs. 139/2005, il quale dispone che l’iscrizione all’Albo non è consentita a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione.
Con riguardo ai dipendenti pubblici vengono quindi in rilievo gli artt. 53 comma 1 del DLgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/57, a tenore dei quali l’esercizio della libera professione è generalmente incompatibile con il pubblico impiego, a eccezione del caso in cui si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale in cui la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno (art. 1 comma 56 della L. 662/96).
In altre parole, l’esercizio di un’attività professionale è consentito solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale con tali caratteristiche, salvi i casi di ulteriori e specifiche esclusioni.
Per i docenti di istituti scolastici pubblici – come precisato anche dalle “Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 del D.lgs. n. 139/2005” –, tuttavia, occorre tenere conto della speciale disciplina in base alla quale al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni, a condizione che l’attività professionale non pregiudichi l’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione di docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio (art. 508 comma 15 del DLgs. 297/94).
In considerazione di ciò, si chiarisce che, in deroga alla generale disciplina del pubblico impiego, il personale docente di istituti scolastici pubblici può esercitare la libera professione ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- autorizzazione del dirigente scolastico;
- compatibilità con l’orario di servizio;
- assenza di pregiudizio per l’attività di insegnamento.
L’esercizio della professione da parte dell’insegnante pubblico può quindi essere autorizzato dal dirigente scolastico, ma, in mancanza di tale autorizzazione (perché negata o non richiesta), il professionista-docente non può restare iscritto nella sezione ordinaria dell’Albo, pur potendo richiedere l’iscrizione nell’Elenco speciale dei non esercenti la professione, di cui all’art. 34 comma 8 del DLgs. 139/2005 (cfr. i Pronto Ordini nn. 8/2025 e 29/2025).
Ai sensi di tale disposizione, infatti, l’iscrizione nell’Elenco speciale può essere richiesta da tutti coloro che, rientrando in una delle situazioni di incompatibilità disciplinate dall’art. 4 del DLgs. 139/2005, non possono esercitare la professione.
Il CNDCEC ha da ultimo affrontato il tema dell’incompatibilità del dipendente della Pubblica Amministrazione nel P.O. n. 37/2026 (si trattava, nella specie, di un dipendente del Ministero dell’Istruzione).
In quel caso, però, la domanda dell’Ordine territoriale si incentrava in particolare sul regime da applicare, con riguardo all’iscrizione nell’Elenco speciale – in ipotesi di contratto di lavoro con la P.A. a tempo determinato – per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine e la stipula di un nuovo, analogo, contratto.
Si è così ribadito come, per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (e sempre che non ricorrano specifiche eccezioni previste dalla legge, come per i docenti), il professionista versi in una situazione di incompatibilità e se, da un lato, non può restare iscritto nella sezione ordinaria dell’Albo, dall’altro lato può essere trasferito nell’Elenco speciale.
Si è, peraltro, evidenziato che la permanenza nell’Elenco speciale è “strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità”, con la conseguenza che, alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato e fino a che non sia stipulato un successivo e analogo contratto – sempre che il rapporto sia effettivamente cessato e non sussistano altre cause di incompatibilità – vengono meno i presupposti che giustificano l’iscrizione nell’Elenco speciale.
Spetta, in ogni caso, al Consiglio dell’Ordine territoriale il compito di accertare la sussistenza o meno della situazione di incompatibilità che impedisce l’iscrizione all’Albo, sulla base della documentazione prodotta dall’iscritto.
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