Pronte le regole per evitare l’addizionale IRPEF del 10% con versamento all’ETS
Pubblicato il provv. dell’Agenzia delle Entrate che fissa modalità e termini per la causa di esclusione introdotta dalla legge di bilancio 2026
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri il provvedimento n. 223895, di attuazione della disciplina dell’addizionale IRPEF del 10% sui compensi a titolo di bonus e stock option dei dirigenti e degli amministratori del settore finanziario di cui all’art. 33 del DL 78/2010, come modificata dall’art. 1 comma 137 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
Si ricorda che la legge di bilancio ha introdotto una specifica ipotesi di esclusione, inserita nel nuovo comma 2-ter del citato art. 33 del DL 78/2010: l’addizionale del 10% non si applica ove il soggetto (società o ente) che corrisponde tali remunerazioni di natura variabile versi una somma almeno pari al doppio dell’addizionale altrimenti dovuta in favore di enti del Terzo settore di cui al DLgs. 117/2017, a condizione che tali enti siano di fatto esterni al gruppo; più precisamente, si deve trattare di enti del Terzo settore diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano il soggetto erogatore, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto.
L’esclusione dagli obblighi di prelievo dell’addizionale è tale se il versamento agli ETS, almeno pari al doppio dell’addizionale che graverebbe sul dipendente o amministratore, si riferisce all’ammontare complessivo dell’addizionale dovuta per il periodo (si veda “Addizionale IRPEF del 10% non dovuta con versamento all’ETS” del 10 gennaio).
Dopo aver riepilogato i requisiti per la disapplicazione dell’addizionale, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate passa a esaminare le modalità di versamento, precisando che esso deve essere effettuato mediante bonifico.
Sono considerati validi anche i versamenti effettuati prima della pubblicazione del provvedimento con strumenti diversi dal bonifico, a condizione che siano stati eseguiti tramite mezzi di pagamento tracciabili e risultino effettivamente rendicontati dall’ente beneficiario.
Se dalle operazioni di conguaglio risulta che il versamento già effettuato non è almeno pari al doppio dell’importo dell’addizionale dovuta, per non decadere dal beneficio il soggetto erogatore è tenuto a effettuare il versamento della differenza agli enti del Terzo settore entro 60 giorni dal termine previsto dall’art. 4 comma 6-quater del DPR 322/98 (consegna delle Certificazione Uniche).
I soggetti erogatori devono indicare l’ammontare dei versamenti e i codici fiscali degli ETS a cui è stato fatto il versamento nel proprio modello REDDITI relativo al periodo di imposta in cui gli stessi versamenti sono stati effettuati e conservano idonea documentazione attestante:
- l’importo dell’addizionale complessivamente dovuta;
- l’importo effettivamente versato agli enti del Terzo settore.
Nella Certificazione Unica da rilasciare ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativa all’anno in cui ricevono gli emolumenti, il sostituto attesta l’omessa applicazione dell’aliquota addizionale ai sensi dell’art. 33 comma 2-ter del DL 78/2010.
Per quanto riguarda la decorrenza, le disposizioni contenute nel provv. si applicano con riferimento alle remunerazioni variabili corrisposte dal 1° gennaio 2026.
Tenuto conto che il modello REDDITI utile per l’indicazione dei dati richiesti sarà approvato nell’anno 2027, l’Amministrazione finanziaria chiarisce quindi che i versamenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino alla data di chiusura del periodo d’imposta, ove quest’ultima sia antecedente al 31 dicembre 2026, dovranno essere indicati nel modello REDDITI da approvare nell’anno 2027, unitamente ai versamenti effettuati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026.
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