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FISCO

Correzione semplificata degli errori contabili solo con base imponibile IRAP positiva

La disciplina del tributo regionale non contempla il riporto a nuovo delle perdite

/ Luca FORNERO

Venerdì, 14 agosto 2026

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La nuova disciplina della correzione degli errori contabili introdotta dal DLgs. 192/2025 (che ha reso più restrittiva la possibilità di riconoscere, a determinate condizioni, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione) interessa anche l’IRAP (ex art. 5 comma 5-bis del DLgs. 446/97).

Tuttavia, con riferimento a tale ambito impositivo, oltre ai presupposti applicativi richiesti ai fini IRES (si veda “Errori contabili rilevanti solo se il bilancio è revisionato” del 6 agosto 2026), è necessario che il valore della produzione netta di entrambi i periodi d’imposta (quello in cui l’errore è corretto e quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati) non sia negativo. Questo, non soltanto considerando l’errore e la successiva correzione, ma anche tenendo presente il risultato che si sarebbe determinato in tali periodi laddove l’errore non fosse stato compiuto.
Come precisato dalla relazione illustrativa al DLgs. 192/2025, infatti, tenuto conto che la disciplina IRAP non prevede il riporto delle perdite, la correzione dell’errore sarebbe irrilevante ai fini del tributo regionale.

Nella circolare n. 20/2026, Assonime si sofferma su alcuni profili critici della disposizione.
Innanzitutto, ci si domanda se la procedura semplificata possa comunque applicarsi sino a che la stessa determini un azzeramento della base imponibile, mantenendo ferma la correzione dell’errore mediante la presentazione della dichiarazione integrativa soltanto per l’eccedenza non corretta a mezzo di tale procedura.

La circolare propone l’esempio di un’impresa che abbia commesso l’errore di anticipare (nell’esercizio N) la rilevazione di un costo di 100 (di competenza dell’esercizio N+1). Se questa impresa, senza considerare tale costo, avesse avuto basi imponibili di 60 nell’esercizio N e di 1.000 nell’esercizio N+1, l’applicazione della disciplina in commento avrebbe determinato una maggiore tassazione di 40 (base negativa -40 nell’esercizio N e 1.000 nell’esercizio N+1, anziché 60 nell’esercizio N e 900 nell’esercizio N+1).

In tal caso, ci si potrebbe chiedere se sia possibile correggere questo errore mediante una combinazione delle due discipline, utilizzando:
- la disciplina della rilevanza fiscale per l’importo di 60, cioè sino a quando il suo utilizzo, mediante il riconoscimento in deduzione del costo erroneamente rilevato nell’esercizio N, porti la base imponibile dell’esercizio N a 0, obbligando l’impresa a dedurre la rimanente parte del costo (di 40) nel corretto esercizio N+1;
- l’istituto della dichiarazione integrativa per escludere la deduzione della parte del costo (di 40) rilevato erroneamente nell’esercizio N la cui deduzione avrebbe portato la base imponibile di tale periodo in negativo (dunque, rettificando il risultato per 40, portandolo da -40 a 0).

Secondo Assonime, tale soluzione, anche se potrebbe trovare fondamento nella relazione illustrativa al DLgs. 192/2025, non appare ad ora praticabile, dal momento che, nel contempo:
- non è espressamente prevista dalla norma;
- non vi sono indicazioni sulle modalità di gestione di un insieme di errori e correzioni aventi trattamento fiscale differenziato.
Sulla questione, si auspica dunque un chiarimento di fonte ufficiale.

Assonime esamina poi il caso in cui la società abbia applicato la disciplina semplificata della rilevanza fiscale imputando (anche ai fini IRAP) un ricavo omesso nel periodo d’imposta N nel successivo periodo d’imposta N+1 (ritenendo positive le basi imponibili IRAP di entrambi gli esercizi), salvo poi rendersi conto, nell’esercizio N+3, che la corretta base imponibile del periodo N era invece negativa.
In tale ipotesi, emerge ex post il difetto del presupposto applicativo della disciplina in esame, con la conseguenza che la base imponibile dei predetti periodi d’imposta andrebbe rideterminata tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa e/o istanza di rimborso.

Per completezza, si ricorda, infine, che le società di persone in regime naturale, essendo il calcolo dell’IRAP svincolato dal bilancio, possono attribuire rilevanza al componente reddituale non dedotto o non assoggettato a imposizione nel corretto periodo d’imputazione temporale tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa.

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