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Contributo della P.A. per corsi di formazione non sempre rilevante ai fini IVA

Il diritto alla detrazione dipende dal regime impositivo delle operazioni effettuate a valle

/ Luca BILANCINI

Mercoledì, 9 settembre 2026

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Nell’ordinanza n. 21606/2026, la Cassazione è tornata ad occuparsi della rilevanza ai fini IVA dei contributi erogati da Pubbliche Amministrazioni e del diritto alla detrazione per il soggetto che ha beneficiato di tali elargizioni, ribadendo peraltro l’orientamento espresso nella giurisprudenza pregressa.

Il fatto di causa riguardava un ente (società consortile per azioni) al quale una Provincia aveva richiesto di effettuare attività di formazione. La stessa Provincia aveva riconosciuto un importo in denaro che l’ente qualificava come contributo fuori dal campo di applicazione dell’imposta, ritenendolo un mero flusso finanziario, non riconducibile a una cessione di beni o a una prestazione di servizi.

Secondo la società il regime pubblicistico delle erogazioni doveva dedursi da una serie di elementi quali, tra gli altri, “il carattere pubblico dei finanziamenti, qualificati espressamente come «contributi» nel bando di gara e teleologicamente orientati a fornire la provvista per l’organizzazione e l’esecuzione delle attività di formazione professionale”, nonché la “finalità istituzionale perseguita dagli enti pubblici finanziatori”.

L’Amministrazione finanziaria, dal canto suo, aveva riqualificato tali somme ritenendole rilevanti ai fini IVA ed esenti ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72. Conseguentemente era stato negato il rimborso dell’imposta portata in detrazione dall’ente.

La qualificazione dei contributi quali mere movimentazioni di denaro o corrispettivo a fronte di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, assume importanza ai fini, rispettivamente, dell’esclusione o della rilevanza agli effetti del tributo.

La Cassazione si è espressa in passato in merito alla valutazione dell’imponibilità dei contributi pubblici, sostenendo che a tale scopo risulta centrale “la funzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell’operazione” (Cass. n. 6969/2026; Cass. n. 35154/2021). Va, nondimeno, sottolineato che tale connessione non determina sic et simpliciter la rilevanza ai fini del tributo, posto che il “nesso deve considerarsi (…) interrotto qualora i servizi resi siano indirizzati ad una collettività” (Cass. n. 6969/2026).

Quanto alla prassi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, nella circ. 21 novembre 2013 n. 34, una serie di criteri per il corretto trattamento delle somme erogate dalle Pubbliche Amministrazioni, conformandosi al principio secondo cui un’erogazione di denaro:
- va considerata rilevante ai fini IVA, se si è in presenza di un “rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive”;
- non rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta, “ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione”.

I giudici di legittimità, nel caso di specie, ritengono necessari ulteriori accertamenti per verificare “la sinallagmaticità fra i contributi pubblici e le prestazioni rese”. Gli elementi valorizzati dall’ente formatore – “natura pubblica dei contributi” e “finalità istituzionali perseguite” – non sono giudicati di per sé dirimenti ai fini della qualificazione delle somme ricevute, benché in passato in relazione a finanziamenti regionali sia stato riconosciuto il carattere di sovvenzione erogata per la copertura dei costi sostenuti dal beneficiario.

Non va dimenticato che l’art. 14 comma 10 della L. 537/93 dispone che “i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Tuttavia è stato specificato in altra giurisprudenza della Corte (Cass. 17 giugno 2015 n. 12523) che il perimetro di applicazione di tale norma va limitato ai soli rapporti sinallagmatici, di modo che laddove non assuma carattere di corrispettivo il finanziamento pubblico non può essere rilevante ai fini IVA.

Più netta la posizione dei giudici di legittimità relativamente al diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti dell’ente beneficiario.
La prassi sul punto si è espressa affermando che tale diritto “non è pregiudicato dalla natura contributiva delle somme percepite, bensì dipende esclusivamente dal regime impositivo delle operazioni attive (operazioni a valle) dal medesimo poste in essere” (circ. n. 20/2015, § 2).

L’orientamento ha poi trovato conferma, con norma di interpretazione autentica, grazie all’art. 10 comma 2-ter del DL 210/2015, in base al quale l’art. 19 comma 2 primo periodo del DPR 633/72 secondo cui “non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta (…)” va interpretato nel senso che l’IVA “assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione”.

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