Linee guida Ue sul divieto di prodotti ottenuti con lavoro forzato
Sarà valorizzata la due diligence quale strumento di prevenzione e di prova
È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ue del 3 settembre 2026 la comunicazione della Commissione C/2026/4637, contenente le linee guida per l’applicazione del Regolamento 2024/3015/Ue sul divieto di prodotti ottenuti con il lavoro “forzato”.
Il lavoro forzato rilevante ai fini della disciplina è quello definito dalla convenzione OIL n. 29, compreso il lavoro minorile forzato, oltre al lavoro forzato imposto dalle autorità statali, in coerenza con la convenzione OIL n. 105.
Il documento assume rilievo in vista della prossima applicazione generale della disciplina, dal 14 dicembre 2027, e definisce il quadro operativo per la selezione dei casi, lo svolgimento delle indagini e la valutazione delle prove riservate, tra l’altro, in fase di importazione.
Il regolamento introduce un regime regolatorio che si traduce non in un generale divieto di intrattenere rapporti commerciali con determinati Paesi, settori o imprese, ma che impedisce di immettere, mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o esportare qualsiasi bene – compresi componenti e prodotti intermedi – ottenuto, anche solo in parte, mediante lavoro forzato in qualunque fase dell’estrazione, raccolta, produzione, fabbricazione, lavorazione o trasformazione.
Il divieto opera indipendentemente dall’origine, dal settore e dalla tipologia del prodotto e potrà riguardare anche beni già fabbricati, ma ancora presenti nella catena commerciale alla data di applicazione della disciplina; diversamente, resta escluso il ritiro dei beni che abbiano già raggiunto l’utilizzatore finale.
In concreto, il procedimento di applicazione mira ad accertare se uno specifico prodotto sia stato ottenuto mediante lavoro forzato e sia stato immesso, messo a disposizione sul mercato unionale o esportato; il modello applicativo delineato dalle linee guida, invece, si articola in una valutazione iniziale del rischio, nell’eventuale indagine formale e, infine, nella decisione di divieto e nelle correlate misure di esecuzione.
L’approccio è basato sul rischio: nel definire le priorità, le autorità considerano l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, incluso quello imposto dalle autorità statali, la quantità o il volume dei prodotti interessati nel mercato dell’Unione e la percentuale della componente sospetta rispetto al prodotto finale, la quale rileva non solo in termini fisici, ma anche sotto il profilo funzionale o economico. La gravità della situazione può dipendere infatti dal carattere strutturale o sistematico della coercizione, dall’ampiezza del fenomeno, dalla durata delle pratiche e dal coinvolgimento o dalla complicità delle autorità pubbliche. Gli indicatori contemplati comprendono, tra gli altri, i seguenti: assegnazione coattiva del lavoro, limitazione della libertà personale, minacce di sanzioni, perdita di diritti o vantaggi, sorveglianza, coercizione psicologica e pressione ideologica.
Nelle catene extra-Ue, però, l’interlocutore istruttorio principale è l’importatore unionale, anche qualora il rischio sia localizzato presso un produttore o un fornitore indiretto. Nella fase preliminare l’autorità chiede all’operatore informazioni sulle misure adottate per individuare, prevenire, attenuare, far cessare o rimediare ai rischi, consentendo 30 giorni lavorativi per fornire risposta; l’autorità conclude, di regola entro i successivi 30 giorni lavorativi, indicando se sussiste un “sospetto fondato”, definito come un’indicazione ragionevole basata su informazioni oggettive, fattuali e verificabili.
Il punto centrale per le imprese risiede nel fatto che le linee guida valorizzano la due diligence quale strumento di prevenzione e di prova, senza riconoscere efficacia esimente automatica a policy formali, adesione a certificazioni o audit non adeguati al contesto, attività che necessitano di tempi consistenti per essere implementate. Sono rilevanti, fra l’altro, la mappatura della filiera, la tracciabilità delle materie prime, le politiche di acquisto responsabile, le clausole contrattuali, i meccanismi di reclamo, il coinvolgimento di lavoratori e stakeholder, gli audit indipendenti e i piani correttivi. Il rilievo è massimo nei casi di lavoro imposto dalle autorità statali, in cui l’accesso indipendente a impianti e lavoratori può risultare impedito o condizionato. Le informazioni rilevanti comprendono: struttura della supply chain, fornitori e stabilimenti, origine e tracciabilità delle materie prime, dati produttivi, ordini, fatture, documenti di trasporto, policy, audit, meccanismi di reclamo e misure correttive. Risultano inoltre centrali gli elementi identificativi del prodotto, come modello, lotto, numero di serie, marchio o passaporto digitale.
In caso di controllo, un’indagine dovrebbe concludersi entro nove mesi e, in caso di violazione, l’autorità vieta l’immissione, la messa a disposizione e l’esportazione del prodotto, ne ordina il ritiro dal mercato e, di regola, lo smaltimento.
Per gli importatori e gli altri operatori esposti a filiere internazionali, la preparazione al 14 dicembre 2027 richiede quindi una complessa tracciabilità effettiva, e non meramente dichiarativa, nonché un sistema documentale idoneo a collegare prodotto, componente, fornitore, impianto, origine e misure adottate.
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