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FISCO

Anche se i beni lasciano il primo Stato possibile negare la triangolare IVA

Irrilevante il regime di sospensione ai fini accise e la data di firma dell’e-AD da parte del cessionario

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Giovedì, 10 settembre 2026

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Il Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza depositata ieri relativa alla causa T-614/25, si è espresso sulle condizioni di applicabilità delle agevolazioni per le operazioni triangolari, fornendo la propria interpretazione dell’art. 138 della direttiva 2006/112/Ce.

Il caso trae origine da un complesso di operazioni realizzate negli anni 2016 e 2017, motivo per cui è esaminata la normativa applicabile in materia all’epoca dei fatti e non quella ad oggi vigente.

Le cessioni hanno ad oggetto beni in sospensione d’accisa (prodotti combustibili), nei confronti di soggetti passivi IVA in un altro Stato membro Ue, i quali a loro volta hanno rivenduto i beni a soggetti passivi in un ulteriore Stato membro. Il trasporto avviene direttamente dal primo cedente al secondo cessionario.

In forza della descritta configurazione, il primo cedente ha applicato il regime di esenzione IVA (non imponibilità) alla prima operazione. L’Ufficio contestava che la proprietà dei beni dall’operatore intermedio al cessionario finale fosse stata trasferita prima del trasporto delle merci al destinatario. Di conseguenza, la prima cessione si sarebbe configurata come un’operazione territorialmente rilevante nello Stato di partenza dei beni e la seconda come una cessione intracomunitaria (con il conseguente obbligo di identificazione dell’operatore intermedio nello Stato di partenza del trasporto).
Secondo la società cedente, oggetto dell’accertamento, il potere di trasferimento dei beni dall’intermediario al cessionario si sarebbe realizzato al momento di arrivo dei medesimi alla destinazione finale, allorché viene firmato l’e-AD.

Nel risolvere la questione, i giudici del Tribunale Ue esaminano le condizioni di applicabilità dell’art. 138 § 1 della direttiva 2006/112/Ce, nella versione antecedente alle modifiche della direttiva 2018/1910/Ue. La disposizione prevedeva l’esenzione da IVA per le cessioni di beni spediti o trasportati, in un altro Stato dell’Ue, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo che agisce come tale in un diverso Stato membro rispetto a quello di partenza dei beni.

Viene, peraltro, rammentato che, nella fattispecie esaminata, non rileva la semplificazione di cui all’art. 36-bis della direttiva 2006/112/Ce (in quanto introdotta successivamente), al fine di individuare, nelle operazioni a catena, a quale cessione debba essere imputato il trasporto dei beni.

Al fine di stabilire se si applica il regime di esenzione (non imponibilità) alla prima cessione, è necessario che il diritto di disporre del bene come proprietario sia stato trasferito all’acquirente, che il fornitore dimostri che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, il bene abbia fisicamente lasciato il territorio dello Stato membro di cessione (cfr. Corte di Giustizia Ue 26 luglio 2017, Toridas, causa C-386/16).

Inoltre, nel particolare caso di una catena di due cessioni successive che hanno dato luogo ad un solo trasporto intracomunitario, la movimentazione è imputata a una sola delle due cessioni, da considerarsi come la sola operazione esente ai sensi dell’art. 138 § 1 della direttiva 2006/112/Ce.

È, dunque, essenziale comprendere in quale momento sia avvenuto il secondo trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario, in favore dell’acquirente finale.
Il passaggio del potere di disporre del bene non richiede che la parte al quale esso è trasferito lo abbia ricevuto fisicamente. Tuttavia, il cessionario deve avere la possibilità di adottare decisioni atte a incidere sulla situazione giuridica del bene nel caso di specie, tra cui, in particolare, la decisione di venderlo (cfr. Corte di Giustizia Ue 23 aprile 2020, Herst, causa C-401/18).

Sotto altro profilo, i giudici unionali precisano che non incide, ai fini in esame, la circostanza che il trasporto dei beni sia avvenuto in regime di sospensione d’accisa, né il trasferimento del potere di disporre dei beni al cessionario sulla base di quando tale soggetto firma l’e-AD.

D’altra parte, ai fini del regime di esenzione (non imponibilità), il trasferimento del potere all’acquirente non risulta condizionato né dal fatto che i beni abbiano lasciato il territorio dello Stato membro di partenza, né dal fatto che il cessionario finale sia un soggetto passivo, né dal fatto che l’operatore intermedio abbia realizzato un acquisto intracomunitario per il quale è debitore d’imposta.

Indipendentemente dagli elementi appena descritti, il Tribunale Ue rimette al giudice del rinvio la valutazione del caso, con particolare riguardo al fatto che il potere di disporre dei beni come proprietario per il cessionario finale sia avvenuto prima dell’esecuzione del trasporto intracomunitario. L’analisi dovrà essere condotta considerando la circostanza che l’operatore interessato ha avviato il trasporto al fine di realizzare la propria attività economica, nonché il fatto che egli abbia assunto su di sé, anche indirettamente, i costi e le modalità logistiche connessi allo spostamento delle merci (cfr. causa C-401/18).

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