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Per l’acquisto intra Ue ininfluente lo «status» del bene

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 aprile 2020

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Uno dei requisiti che consentono di qualificare un acquisto di beni come intracomunitario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20 della direttiva 2006/112/Ce, risiede nella possibilità che il compratore acquisisca il potere di disporne come proprietario.
A tal fine non è rilevante lo “status” del bene. Un soggetto potrebbe, ad esempio, acquisire e cedere la proprietà di carburante anche prima di avere proceduto alla sua estrazione da deposito fiscale e di aver assolto le accise dovute.
Questo, in estrema sintesi, uno dei principi statuiti dalla Corte di Giustizia nella causa C-401/18, pubblicata nella giornata di ieri.

Il fatto di causa concerneva una società stabilita nella Repubblica Ceca, esercente attività di trasporti, che, con una serie di operazioni “a catena”, otteneva carburante da operatori residenti in altri Stati membri, provvedendo al trasporto dello stesso nel proprio Paese di stabilimento. Dopo aver versato le accise sul bene e averlo immesso “in libera pratica” ai fini del tributo, detto soggetto poneva in essere una cessione interna del carburante nei confronti di un altro operatore residente.

Ad avviso della Corte Ue, il fatto che il bene sia stato trasportato in regime di sospensione dall’accisa non influisce sulla possibilità che tale società potesse disporne come proprietaria, se esisteva ab origine l’intenzione di acquisire il bene al fine della propria attività economica e a condizione che la stessa avesse “la possibilità di adottare decisioni atte a incidere sulla situazione giuridica” del medesimo (Corte Ue, causa C-401/18, punto 51).
Tale circostanza, la cui valutazione spetta al giudice nazionale, sarà essenziale per stabilire a quale delle operazioni “a catena” debba essere imputato il trasporto intracomunitario, ai fini del beneficio del regime della non imponibilità della cessione.

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