La società artigiana non deve inviare i dati al Sistema tessera sanitaria
Con la risposta a interpello n. 115 pubblicata ieri, 23 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è obbligata all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, la società artigiana che svolge l’attività di “tecnico ortopedico”, iscritta nell’Albo artigiani e nella “banca dati dei fabbricanti dispositivi medici su misura” del Ministero della Salute, ma non in uno specifico Albo professionale.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, infatti, l’obbligo di invio dei dati relativi alle spese sanitarie è stato esteso, tra gli altri, ai soggetti “iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico”, a decorrere dalle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.
Pertanto, la società istante, non rientrando tra gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico, sulla base degli elementi illustrati nell’istanza di interpello e dei documenti presentati, non rientra tra i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione dati in esame.
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