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Istruzioni ABI per la CIG in deroga anticipata

/ REDAZIONE

Venerdì, 24 aprile 2020

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Con un comunicato e una lettera circolare diffusi ieri, 23 aprile 2020, l’ABI ha fornito alle banche alcune istruzioni in merito alla richiesta di anticipazione della CIG in deroga, prevista dalla convenzione stipulata lo scorso 30 marzo dalla medesima ABI con le organizzazioni di rappresentanza datoriali e sindacali.
Tale convenzione consente un’erogazione più rapida dei trattamenti di CIGO e CIG in deroga previsti dagli artt. 19-22 del DL 18/2020 (decreto “Cura Italia”), grazie a un’anticipazione ai lavoratori operata dalle banche, cui farà seguito il rimborso dell’INPS ai medesimi istituti di credito.

Con l’occasione, l’ABI chiarisce che all’atto della richiesta di anticipazione della CIG in deroga, il lavoratore dovrà fornire alla banca e all’azienda l’apposito modulo B3 nel quale è indicato l’IBAN sul quale verrà accreditato l’assegno di CIGD, oppure dovrà fornire alla banca l’attestazione del datore di lavoro di aver provveduto a inserire tale indicazione nelle comunicazioni inviate per via telematica all’INPS (modello “SR41”).

Con finalità semplificative, l’ABI chiarisce che le banche possono comunque ritenere sufficiente l’impegno contenuto in una dichiarazione firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro.

Inoltre, si sottolinea che per la domanda di anticipazione della CIG in deroga, non è previsto che il lavoratore presenti alla banca il modello “SR 41”. Tale modello, chiarisce la circolare ABI, dovrà essere inviato dal datore di lavoro una volta ottenute le autorizzazioni della Regione e dell’INPS.

Infine, si rende noto che alcune Regioni hanno provveduto, in collaborazione con l’ABI, a introdurre misure per agevolare le anticipazioni del trattamento di integrazione salariale in questione, quali specifici fondi di garanzia oppure la possibilità per le banche di conoscere l’elenco dei datori di lavoro richiedenti o già autorizzati a usufruire della CIG in deroga.

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