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FISCO

Trasferimento d’azienda irrilevante ai fini IVA se non c’è intermediazione

La donazione in parti uguali a due persone fisiche prima dell’apporto a una società è operazione distinta

/ Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

Giovedì, 10 settembre 2026

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Nell’ambito dell’interpretazione delle norme, può doversi decidere se – e in quale misura – la finalità cui esse tendono possa essere fatta prevalere rispetto al dettato letterale della disposizione.

Si prenda, ad esempio, il caso esaminato dal Tribunale Ue nella sentenza relativa alla causa T-366/25, pubblicata nella giornata di ieri.
Un’imprenditrice polacca intende effettuare una donazione dell’intera propria impresa alle sue due figlie, le quali riceveranno ciascuna una quota pari al 50%. Successivamente le sorelle (persone fisiche) trasferiranno ad una società in nome collettivo da esse posseduta l’impresa ricevuta in dono dalla madre.

Ci si può chiedere se le operazioni sopra descritte possono essere fatte rientrare nel perimetro di applicazione dell’art. 19 primo comma della direttiva 2006/112/Ce, a mente del quale “in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente”.

Come ricordato dai giudici dell’Unione, la ratio della norma risiede nell’agevolare “i trasferimenti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di una spesa rilevante, che sarebbe, in ogni caso, recuperata successivamente mediante detrazione dell’IVA versata a monte” (causa T-366/25).

Occorre evitare, tuttavia, che una non corretta applicazione del citato art. 19 consenta a soggetti che non possono detrarre l’IVA di sottrarsi al pagamento dell’imposta, in violazione del principio di neutralità fiscale, espressione del principio generale di parità di trattamento in materia di IVA (conclusioni avvocato generale relative alla causa T-366/25, punto 84).

È legittimo chiedersi dunque se la disposizione possa essere applicabile anche laddove il passaggio dell’azienda – o di un ramo di essa – sia avvenuto, come nel caso di specie, tramite l’intermediazione di soggetti terzi, frapposti tra il “cedente” e il “beneficiario”. Se, cioè, nell’interpretazione della norma, “la finalità (vale a dire, la prosecuzione di un’attività economica) prevalga sul mezzo utilizzato (ossia una sequenza di operazioni successive che coinvolgono più beneficiari)” (conclusioni dell’Avvocato generale, punto 2).

Nel caso di specie è necessario in primis valutare la possibilità di qualificare come “unica operazione” i trasferimenti posti in essere dalle parti.
In linea generale, infatti, ai fini IVA ciascuna operazione deve essere considerata come “distinta e autonoma”. Ciò nondimeno, in alcune circostanze, l’unicità può essere fatta discendere dalla circostanza che “due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola operazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale” (causa T-366/25 punto 25 e, fra le altre, causa C-432/15).

Analizzando il fatto di causa, ciascuna delle beneficiarie riceve il 50% delle quote dell’impresa, di cui può disporre senza il consenso dell’altra, ed è libera di effettuare il trasferimento dell’azienda alla società in nome collettivo o di rinunciarvi. In ogni caso, la seconda transazione, qualora posta in essere, non condizionerebbe la prima, ne sarebbe indipendente e avrebbe luogo successivamente (causa T-366/25 punto 27).
Non si ravvisa, quindi, la sussistenza di quella “stretta connessione” fra le diverse operazioni che possa configurare l’esistenza di “una sola operazione economica indissociabile”.

Quanto all’adozione dell’art. 19 primo comma della direttiva IVA, essa è subordinata a due precise condizioni (causa T-366/25 punti 32 e 33 e conclusioni dell’Avvocato generale, punto 39); occorre, infatti, che:
- il complesso degli elementi trasferiti consenta la prosecuzione di un’attività economica autonoma,
- il beneficiario intenda proseguire detta attività.

Pur considerando che le due figlie deterranno “insieme” l’intera impresa e che “insieme” possederanno l’universalità di beni “che consentirà loro di esercitare un’attività economica autonoma”, non è possibile ritenere che esse siano in grado di “proseguire individualmente un’attività economica autonoma” (conclusioni avvocato generale causa T-366/25, punti 62 e 65). Le due sorelle non posseggono, infatti, gli elementi patrimoniali che potrebbero consentir loro di esercitare l’attività per proprio conto.

È dello stesso avviso il Tribunale Ue il quale nega la possibilità di considerare le operazioni poste in essere alla stregua di un “trasferimento di un’universalità totale o parziale di beni” nel senso inteso dall’art. 19 primo comma della direttiva IVA.
Nulla osterebbe, peraltro, alla circostanza che l’impresa venisse trasferita dalla madre direttamente alla società delle figlie. Posto che, per ragioni personali, non è stata adottata questa scelta, sarebbe contrario al principio di neutralità fiscale “trattare allo stesso modo situazioni diverse” (conclusioni Avvocato generale, punto 92).

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