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Col nuovo Codice doganale Ue istituita una tassa di gestione

Approvata la riforma doganale con l’introduzione della «handling fee» europea

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

Sabato, 19 settembre 2026

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Il 16 settembre 2026 è stato approvato il nuovo Codice doganale (ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue), il quale sostituirà il vigente Regolamento Ue n. 952/2013. Tra le principali novità, si prevede l’istituzione di una tassa di gestione unionale (c.d. “handling fee”), anticipata dai lavori preparatori della Commissione e del Consiglio Ue.

Secondo il considerando n. 78, preliminare al citato Regolamento, la ratio del nuovo onere tributario discende dall’esigenza di coprire i crescenti costi di gestione a seguito dell’incremento di richieste di sdoganamento dei beni extra Ue, derivanti dall’effettuazione di vendite a distanza (ossia nell’ambito del c.d. “e-commerce”). È stato, quindi, ritenuto opportuno “istituire una tassa di gestione dell’Unione, commisurata al costo approssimativo dei servizi strettamente connessi alla vigilanza doganale di tali merci, in quanto queste ultime sono spedite direttamente al consumatore, rendendo impossibile per altre autorità controllarle dopo lo sdoganamento”.

L’art. 20 del nuovo Codice definisce le caratteristiche della tassa di gestione dell’Unione. Esso stabilisce che le Autorità doganali di ciascuno Stato membro riscuotono la tassa, pari a un importo fisso per articolo, “per i servizi da rendere per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci a un regime di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell’ambito di vendite a distanza”. La previsione costituisce una risposta al fatto che, in generale, le Autorità doganali “non impongono alcun onere per l’espletamento dei controlli doganali o per qualsiasi altro atto richiesto dall’applicazione della normativa doganale”.

L’importo della tassa di gestione sarà definito, in via attuativa, dalla Commissione europea.
In base all’art. 20 § 10 del nuovo Regolamento, alla Commissione è attribuita l’adozione di atti delegati per stabilire l’importo della tassa, integrando quanto stabilito in via primaria dal Regolamento stesso.

Il § 3 dell’art. 20 in esame prevede che l’ammontare della tassa debba corrispondere ai “costi approssimativi” dei servizi per lo sdoganamento delle merci derivanti dalle vendite a distanza. S’intendono compresi “almeno i costi della verifica dei dati, dell’esecuzione dell’analisi dei rischi, dell’infrastruttura pertinente e dei controlli”, includendo “i servizi resi dall’Autorità doganale dell’UE”. È interessante è osservare che, sulla base del § 4 del nuovo art. 20, l’importo risulterà inferiore “se l’oggetto dell’immissione in libera pratica è costituito da merci vendute nell’ambito di vendite a distanza da un deposito doganale”.

Per quanto concerne l’efficacia della tassa, il Regolamento nulla dice, non essendo ancora in vigore. Il considerando n. 81 dello stesso, tuttavia, ritiene “opportuno prevedere che il primo atto delegato che fissa l’importo della tassa di gestione entri in vigore rapidamente in modo da consentire l’applicazione pratica della tassa di gestione”. L’urgenza della misura è quella di “rispondere alla crescente pressione sulle autorità doganali dovuta al volume significativo di pacchi che entrano nel territorio doganale dell’Unione”.

Secondo le indicazioni del comunicato stampa della Commissione del 3 settembre scorso, ci si attende che la misura divenga efficace da novembre 2026.

L’onere introdotto a livello europeo colpisce in parte le operazioni rispetto alle quali è stato istituito il contributo nazionale sulle spedizioni di provenienza extra Ue di valore non superiore a 150 euro. Il contributo in parola è pari a 2 euro ed è stato previsto dalla legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 126-128 della L. 199/2025), con l’intento di coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali. Avrebbe dovuto applicarsi, secondo le statuizioni originarie, dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, per effetto dell’art. 4 del DL 162/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2026, la misura è stata differita alle spedizioni di beni importati a partire dal 1° dicembre 2026 (in precedenza ne era già stata rinviata l’efficacia dapprima al 1° luglio e poi al 1° ottobre 2026).

Va però segnalato che, sulla base dell’art. 20 § 9 del nuovo Codice doganale la tassa di gestione, stabilita a livello unionale, potrebbe coesistere con il contributo di 2 euro nazionale, seppure a determinate condizioni. La disposizione citata, infatti, attribuisce agli Stati membri la possibilità di “stabilire e applicare oneri o recuperare costi per servizi specifici diversi da quelli di cui al paragrafo 2” dell’art. 20, tra i quali, ad esempio, la presenza del personale doganale fuori degli orari d’ufficio o in locali diversi da quelli delle Dogane, oppure la necessità di perizie sulle merci o di spese postali per la restituzione dei beni oppure, ancora, per l’esame delle merci o di campioni a scopo di verifica.

In ultimo, va osservato che, rispetto alla previgente disciplina doganale, è stato abolito il regime di esenzione dai dazi per le merci di valore non superiore a 150 euro. Il Regolamento Ue n. 382/2026, riformando la disciplina doganale delle piccole spedizioni da Paesi terzi, ha introdotto, in via temporanea dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco della spedizione sino a 150 euro.

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