Recupero dell’indebito per i permessi 104 se si supera il limite di fruizione
Si applica il principio della priorità temporale nell’esercizio del diritto; con fruizione contestuale l’indebito è ripartito in parti uguali tra i lavoratori
Con la circolare n. 100 di ieri, 18 settembre 2026, l’INPS ha fornito indicazioni sulla disciplina applicabile in caso di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso previsti dall’art. 33 comma 3 della L. 104/92 o di loro fruizione contestuale da parte di più lavoratori autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità.
La questione si pone a seguito delle modifiche introdotte dal DLgs. 105/2022, che, riformulando l’art. 33 comma 3 della L. 104/92, ha eliminato il principio del c.d. “referente unico dell’assistenza”, in base al quale la fruizione dei giorni di permesso previsti dal medesimo comma non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – a esclusione dei genitori – per l’assistenza della stessa persona con disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92.
Come già chiarito dall’istituto con la circ. n. 39/2023, il diritto ai permessi può quindi essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto.
La possibilità di riconoscere il beneficio a una pluralità di lavoratori non determina, tuttavia, una moltiplicazione delle giornate di permesso disponibili. Resta infatti fermo il limite massimo complessivo di tre giorni mensili, anche in caso di fruizione a ore, che devono essere utilizzati in via alternativa da tutti gli aventi diritto.
Occorre, in tale prospettiva, ricordare che possono beneficiare dei permessi i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e, alle condizioni previste dalla legge, i parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità, purché quest’ultima non sia ricoverata a tempo pieno. Per il riconoscimento del beneficio è necessaria la presentazione, da parte del lavoratore dipendente, della domanda amministrativa all’INPS, che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, riconosce il diritto ai permessi, autorizzando il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti dallo stesso.
La presenza di più soggetti autorizzati, precisa l’INPS, rende necessaria una pianificazione congiunta della fruizione dei permessi, diretta a garantire l’effettiva assistenza alla persona con disabilità e, al contempo, a evitare sia il superamento dei tre giorni complessivamente disponibili nel mese, sia la fruizione contemporanea del beneficio da parte di più familiari.
Con riferimento alla prima ipotesi, la circolare chiarisce che il superamento del limite mensile costituisce una violazione di legge e determina l’obbligo, da parte dell’istituto, di procedere al recupero dell’indebito. Per individuare il lavoratore nei cui confronti procedere, l’INPS applica il principio della priorità temporale nell’esercizio del diritto. La fruizione del beneficio da parte di un familiare determina quindi, progressivamente, l’esaurimento del diritto stesso anche nei confronti degli altri soggetti autorizzati. Una volta raggiunti i tre giorni mensili, le giornate o le ore utilizzate successivamente risultano pertanto indebite.
Un criterio differente opera invece quando più aventi diritto fruiscano dei permessi nella stessa giornata o nelle medesime ore. Tale comportamento viola, infatti, il principio dell’alternanza, configurandosi come una violazione di legge e determinando l’obbligo, da parte dell’istituto, di recuperare la prestazione indebitamente fruita. In questo caso, tuttavia, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate e/o ore, l’INPS applica il criterio della ripartizione proporzionale dell’indebito, che viene attribuito in parti uguali a tutti coloro che hanno fruito contestualmente del beneficio. In tali circostanze, pertanto, l’istituto deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti che hanno fruito dei permessi nella stessa giornata e/o nelle stesse ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.
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