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Mercoledì, 23 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Definita per il 2026 la misura del welfare a carico dei concessionari della riscossione

Beneficiano delle erogazioni i dipendenti con figli entro i 25 anni fiscalmente a carico o destinatari di assegno unico

/ REDAZIONE

Mercoledì, 23 settembre 2026

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Lo scorso 17 settembre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le OO.SS. dei lavoratori (Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin) hanno sottoscritto l’Accordo relativo al contributo welfare aziendale per l’annualità 2026 che, come previsto dall’Accordo 15 luglio 2014 e dalle successive intese siglate dalle Parti (si vedano “Per i concessionari alla riscossione definiti gli importi welfare per il 2025” del 17 ottobre 2025 e “Retribuzioni in aumento per i concessionari alla riscossione” del 21 maggio 2026), deve essere destinato al personale delle aree professionali e ai quadri direttivi dipendenti da Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Equitalia Giustizia SpA (codice CNEL J351).

Si evidenzia che tale contributo, i cui importi sono stati stabiliti utilizzando i criteri di calcolo già applicati dal 2014 al 2025 (vale a dire servendosi del c.d. “simulatore welfare”), deve essere corrisposto ai dipendenti con figli fino al 25° anno di età che risultino fiscalmente a carico o destinatari dell’assegno universale.

Di seguito si specificano gli importi dovuti per l’anno in corso, ripartiti per fasce di età dei figli in conformità con quanto previsto dall’allegato 1 dell’Accordo: fino a 5 anni, 261,07 euro; da 6 a 10 anni, 121,21 euro; da 11 a 13 anni, 186,48 euro; da 14 a 18 anni, 279,72 euro e, infine, da 19 a 25 anni, 466,20 euro. In occasione dei controlli di fine anno sulle detrazioni, se il soggetto non risulterà più fiscalmente a carico del lavoratore o della lavoratrice, l’intera somma verrà recuperata.

Le Parti hanno previsto che tali somme debbano essere erogate con la prima retribuzione utile, il che indurrebbe a ritenere che l’Agenzia sia tenuta ad adempiere con le competenze relative al corrente mese di settembre. Va tuttavia considerato che nel comunicato sindacale con cui le Parti stesse hanno dato diffusione all’Accordo si precisa che le somme dovranno essere riconosciute unitamente alla retribuzione del mese di ottobre.

L’Accordo ha inoltre chiarito che il montante di premio welfare inizialmente pattuito è stato decurtato dagli importi corrisposti (in aggiunta a quelli eventualmente spettanti per l’anno 2026) ai lavoratori che hanno presentato istanza per i nuovi nati o per i nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle istanze relative all’annualità 2025.

Le Parti hanno infine precisato che i valori sopraindicati dovranno essere erogati anche nei casi di nascita o di ingresso nel nucleo familiare di figlio adottato o di affido di un minore per un periodo di almeno 12 mesi avvenuti dopo l’erogazione prevista per il 2026 e saranno eventualmente detratti dalla somma da corrispondere nell’anno 2027.

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