Nel modello 770/2026 nuovo rigo per il bonus ai lavoratori dipendenti
Il rigo SX50 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel 2025 il bonus ex L. 207/2024
Il modello 770/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, approvato con il provv. 27 febbraio 2026 n. 72221, presenta, tra le novità di maggior rilievo, l’introduzione del nuovo rigo SX50.
Il rigo SX50 accoglie i dati relativi al bonus per i lavoratori dipendenti previsto dall’art. 1 commi 4, 5, 7-9 della L. 207/2024.
Si ricorda che la norma in commento ha introdotto, a partire dal 2025, due nuove misure per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti (sono esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni a esse equiparati ma incluse le prestazioni di accompagnamento alla pensione):
- somma (o bonus) per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
- ulteriore detrazione dall’imposta lorda per chi ha un reddito complessivo tra 20.000,01 e 40.000 euro.
Per quanto concerne il bonus, esso viene determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente una percentuale del:
- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Il bonus non concorre alla formazione del reddito del lavoratore beneficiario e viene riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d’imposta), all’atto dell’erogazione delle retribuzioni; non si procede all’erogazione del bonus se, espressamente, il lavoratore abbia formulato tale richiesta.
Il riconoscimento del bonus al lavoratore genera un credito in favore del sostituto d’imposta che potrà essere recuperato da quest’ultimo mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. A tale fine, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. n. 9/2025, ha istituito i seguenti codici tributo: “1704” per il modello F24;“175E” per il modello F24 EP.
Al fine di permettere l’inserimento dei dati relativi al bonus riconosciuto nel 2025 dal sostituto d’imposta, il quadro SX del modello 770/2026 (relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate) è stato implementato con l’introduzione del rigo SX50.
In particolare, nella colonna 2 (“Credito maturato nell’anno”), il sostituto d’imposta deve indicare l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione, nell’anno 2025, del bonus ai lavoratori dipendenti. In merito, le istruzioni per la compilazione del modello 770/2026 precisano che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4. Con riguardo ai casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito maturato per effetto dell’erogazione di somme riconosciute dal soggetto estinto.
In colonna 3 (“Credito recuperato erogato anno corrente”) occorre indicare l’ammontare del credito relativo al bonus riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno in corso e successivamente recuperato dal sostituto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1704 e 175E.
Sul punto, le istruzioni per la compilazione del modello 770/2026 sottolineano che detto credito non è quello utilizzato in compensazione, bensì quello recuperato al sostituito in quanto non spettante e può riferirsi anche al bonus riconosciuto da altri sostituti d’imposta.
Nel dettaglio, l’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 727 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare della somma eventualmente già recuperata dal precedente sostituto (campo 740 delle CU trasmesse). Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito riferito a somme riconosciute e successivamente recuperate dal soggetto estinto.
Invece, nella colonna 4 (“Credito da recuperare”), va indicato l’ammontare del credito relativo al bonus riconosciuto e da recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio (campo 728 delle CU trasmesse). Sul punto, viene precisato che detto credito da recuperare al sostituito può riferirsi anche a somme riconosciute e non recuperate da altri sostituti d’imposta.
In colonna 6 (“Credito utilizzato in F24”) dovrà poi essere indicato l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (codici tributo 1704 e 175E) fino al 16 marzo 2026. Nei casi di operazioni straordinarie e di successioni con estinzione del soggetto preesistente, l’importo deve essere comprensivo del credito utilizzato nel modello di pagamento dal soggetto estinto.
Infine, nella colonna 7 (“Credito residuo”), occorre indicare il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2026, risultante dalla seguente operazione: colonna 2 (“Credito maturato nell’anno”) – colonna 6 (“Credito utilizzato in F24”).
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