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Mercoledì, 21 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Per i «vecchi» tax credit energia rebus sulla natura di aiuti di Stato

/ Pamela ALBERTI

Mercoledì, 21 ottobre 2026

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I crediti d’imposta energia e gas 2022 sono oggetto, a quanto ci consta, di alcuni avvisi di compliance ricevuti dalle imprese per il modello REDDITI 2023, in cui l’Agenzia delle Entrate comunica l’impossibilità di registrare tali crediti nell’RNA, indicando come motivazione il fatto che si tratta di una “misura di aiuto non riconosciuta o di competenza di altra Amministrazione”.
La questione riguarda, di fatto, la compilazione del quadro RS del modello REDDITI e la qualificazione dei crediti energia come aiuti di Stato o meno.

Il prospetto denominato “Aiuti di Stato” deve essere compilato dai soggetti che, ai sensi dell’art. 52 della L. 234/2012, indicano nella dichiarazione dei redditi aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis” fiscali per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA). L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle Entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario (cfr. anche ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2012).

Le disposizioni relative ai crediti d’imposta per acquisto di energia e gas non contengono, tuttavia, alcun espresso riferimento all’applicabilità delle agevolazioni nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
L’art. 40-quater del DL 73/2022 convertito, “al fine di semplificare l’erogazione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta”, ha abrogato l’art. 2 comma 3-bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime “de minimis”.

Quanto poi all’applicabilità ai crediti energia e gas del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, di cui alla comunicazione della Commissione Ue 2022/C 131 I/01 (c.d. “Quadro temporaneo crisi”), la questione è stata parzialmente affrontata dall’Agenzia delle Entrate, senza però alcuna presa di posizione, nell’ambito della risposta a interpello 7 febbraio 2023 n. 193.

In tale risposta, l’Agenzia ha rilevato che l’assenza, nella formulazione della norma, di riferimenti espliciti all’applicabilità alla fattispecie agevolativa in esame della disciplina contenuta nel citato Quadro temporaneo, o di altre discipline in materia di aiuti di Stato, non costituisce presupposto giuridico per una sua definitiva qualificazione come “misura di carattere generale”, non soggetta, di conseguenza, alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto però che il quesito posto non rientrasse nelle proprie competenze esercitabili in sede di interpello.

Fermo quanto sopra, si rileva che il “Quadro temporaneo crisi”, al punto 23, dispone che “le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale (...)”.
Le misure in esame potrebbero quindi essere considerate di carattere generale e non costituire aiuti di Stato soggetti alle limitazioni del Quadro temporaneo relativo alla crisi Ucraina, ma sul punto avrebbero dovuto essere fornite indicazioni specifiche.

A quanto ci consta, per i crediti in questione, non risulta alcuna richiesta di autorizzazione alla Commissione Ue, come invece, ad esempio, per gli aiuti relativi alle imprese agricole e della pesca. Nelle disposizioni agevolative relative all’acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca per il 2022 la norma disponeva infatti espressamente che i crediti d’imposta dovessero applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Tale indicazione è infatti riportata anche nelle istruzioni alla compilazione del modello REDDITI SC 2023, prevedendo per tali crediti la compilazione del prospetto sugli Aiuti di Stato di cui al rigo RS401 mediante gli appositi codici individuati nella “tabella codici aiuti di Stato”.

Nessuna indicazione in tal senso è stata invece prevista nelle citate istruzioni con riferimento ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas, anche se ciò non escludeva l’indicazione nel rigo RS401 del modello REDDITI SC 2023 con codice residuale “999”.

Alla luce dei profili critici descritti, molte imprese hanno prudenzialmente indicato i crediti in argomento, oltre che nel quadro RU, anche nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS.
Qualora gli avvisi ricevuti riguardino la descritta situazione, non sembrerebbe essere quindi stato necessario indicare i crediti energia nel quadro RS.
Sarebbe tuttavia auspicabile un’indicazione puntuale da parte dei soggetti competenti, anche se “tardiva”, sulla questione, al fine di presentare le relative dichiarazioni integrative correttive.

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