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La contestazione su arredi alberghieri per il credito per il Mezzogiorno non convince

La classificazione contabile nelle voci B.II.2 e B.II.3 richiesta per il beneficio non è requisito di legge

/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO

Lunedì, 12 ottobre 2026

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Dalla prassi applicativa più recente emerge un filone di contestazioni che merita attenzione, legato al disconoscimento, da parte di alcuni Uffici, del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1 commi 98-108 della L. 208/2015) relativo all’acquisto di arredi da parte di imprese alberghiere, della ristorazione e assimilate.
La questione assume rilevanza centrale anche perché tali indicazioni interpretative possono valere pure per il credito d’imposta ZES unica di cui all’art. 16 del DL 124/2023, attualmente in vigore, che condivide con il vecchio credito di imposta Mezzogiorno il medesimo ambito oggettivo (“nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive”).

Più in dettaglio, il comma 99 dell’art. 1 della L. 208/2015 riconosce il credito alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi – “macchinari, impianti e attrezzature varie” – destinati a strutture produttive ubicate nel territorio agevolato, senza richiedere alcuna specifica classificazione contabile.

Con la risposta a interpello n. 322/2020, l’Agenzia ha ritenuto che la definizione normativa potesse applicarsi solo ai beni classificati contabilmente nelle voci B.II.2 (“Impianti e macchinario”) o B.II.3 (“Attrezzature industriali e commerciali”) dell’attivo dello Stato patrimoniale, con conseguente esclusione dei beni iscritti nella voce residuale B.II.4, tipicamente riservata all’arredamento.
Su tale presupposto, diversi Uffici stanno notificando atti di recupero nei confronti di strutture ricettive e di ristorazione, disconoscendo il credito relativo a mobili, poltrone, sedie e complementi d’arredo, qualificando il credito così maturato come “inesistente”.
La tesi erariale, tuttavia, si scontra con il dato testuale della norma, che non subordina l’agevolabilità ad alcuna classificazione di bilancio, richiedendo soltanto che il bene sia strumentale, ovvero “destinato” alla struttura produttiva.

Inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate sembra avere nel frattempo superato, in altra sede, l’impostazione formalistica della risposta n. 322/2020. Con la circolare n. 32 del 21 settembre 2022 (§ 2.3), pur con riferimento al settore della nautica da diporto, l’Amministrazione ha chiarito che i beni, “anche nell’ipotesi in cui non risultino espressamente classificati nelle predette voci B.II.2 e B.II.3, possono rappresentare, in linea di principio, macchinari o impianti essenziali per l’esercizio dell’attività”, con conseguente fruibilità del credito ove sussistano gli altri requisiti di legge.

Proprio sul punto degli arredi è poi intervenuta, di recente, anche la Corte di Cassazione. Con l’ordinanza 15 maggio 2025 n. 13009 i giudici di legittimità hanno rigettato il motivo di ricorso con cui l’Agenzia pretendeva di escludere dall’agevolazione pensiline e arredi vari, osservando che la legge “non fornisce una specifica indicazione della tipologia di beni, ma parla di «macchinari, impianti e attrezzature varie», preoccupandosi piuttosto di dare risalto all’elemento funzionale”. I beni, prosegue la Corte, “non potevano non essere considerati in questa dimensione unitaria, di tipo funzionale”, rientrando pienamente nella nozione ampia di attrezzature voluta dal legislatore, proprio nell’ottica di incentivare gli investimenti nel Mezzogiorno.

Taluna giurisprudenza rigetta la tesi degli uffici

Nello stesso solco si colloca la giurisprudenza di merito più recente. La Corte di primo grado di Salerno, con la sentenza n. 2866/2025, ha ritenuto agevolabile l’investimento in tavoli e sedie di un’attività di ristorazione, rilevando che tali beni “costituiscono il ciclo di produzione tipico di un’attività di ristorazione e quindi necessariamente funzionali alla somministrazione”, sicché non possono considerarsi “semplicemente degli arredi, bensì delle «attrezzature» inserite a pieno titolo [...] nel ciclo produttivo”.
Se il criterio funzionale è stato riconosciuto per la ristorazione, non si vede ragione per non applicarlo, a maggior ragione, all’attività alberghiera: la struttura ricettiva compiutamente arredata costituisce, in questo contesto, il nucleo stesso della prestazione resa all’ospite.

Pertanto, alla luce di questi elementi, si può sostenere che le contestazioni fondate sulla sola classificazione contabile dei beni, a prescindere dalla loro effettiva strumentalità appaiono prive di solido fondamento, sia per il credito Mezzogiorno, sia per il suo omologo credito ZES.

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