Auto ai dipendenti con regole ad hoc per l’uso solo aziendale o personale
L’utilizzo dell’auto aziendale non in uso promiscuo prevede diversi criteri di calcolo per il fringe benefit e la deducibilità
Il trattamento fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti varia in base alla modalità di utilizzo del veicolo. La scelta tra uso promiscuo, uso esclusivamente aziendale o uso esclusivamente personale determina, infatti, impatti differenti sia sotto il profilo della tassazione in capo al lavoratore sia per la deducibilità dei costi in capo all’impresa.
Le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti determinano, lato dipendente, un fringe benefit tassato secondo il criterio convenzionale a norma dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR (dal 2027, art. 53 comma 6 lett. a) del DLgs. 117/2026), come modificato dall’art. 2 del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo “Omnibus”) che ha introdotto la rilevanza dell’anzianità del veicolo e degli optional (salvo che non rientri nella soglia di non imponibilità di 1.000/2.000 euro).
Il DLgs. 148/2026 non è invece intervenuto lato impresa (datore di lavoro) ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, nemmeno con riferimento al “nuovo” TUIR, restando quindi immutata la relativa disciplina. A norma dell’art. 164 comma 1 lett. b-bis) del TUIR (dal 2027, art. 168 comma 1 lett. c) del DLgs. 117/2026), i costi sono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. In tal caso, non si applicano i limiti al costo fiscale previsti per i veicoli aziendali in genere, per cui, ad esempio, nel caso di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro.
Fermo restando quanto sopra, l’utilizzo dell’autovettura aziendale da parte del dipendente può però avvenire, a seconda degli specifici accordi, anche non in uso promiscuo, ma mediante utilizzo esclusivamente aziendale o esclusivamente personale da parte del dipendente.
L’impresa può infatti concedere al dipendente l’utilizzo dell’autovettura a fini esclusivamente aziendali. Ciò significa che il veicolo non viene utilizzato in alcun modo a fini personali dal dipendente, neppure per effettuare lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro.
In capo al dipendente, nell’ipotesi di auto concessa ad uso esclusivamente aziendale, non si determina alcuna conseguenza tributaria, posto che l’utilizzatore non trae alcun beneficio personale dall’utilizzo dell’autovettura. Pare quindi coerente che in tal caso l’utilizzo dell’auto non generi alcun fringe benefit tassato in capo al dipendente, in quanto l’utilizzo avviene esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro.
In capo all’impresa, in caso di attribuzione dell’autovettura al dipendente esclusivamente per un utilizzo aziendale operano i limiti di deducibilità “generali” previsti dall’art. 164 del TUIR (dal 2027, art. 168 del DLgs. 117/2026). In particolare:
- in caso di veicolo esclusivamente strumentale all’attività propria d’impresa, i relativi costi sono interamente deducibili;
- negli altri casi, la deducibilità è parziale; si consideri infatti che, a mero titolo esemplificativo, il costo massimo fiscalmente deducibile, per autovetture e autocaravan, è pari a 3.615,20 euro (20% di 18.075,99 euro).
La concessione di un veicolo aziendale può avvenire, all’opposto, anche ai fini esclusivamente personali del dipendente.
Qualora il veicolo sia concesso esclusivamente per l’uso personale o familiare del dipendente (ad esempio, soltanto per recarsi al lavoro e per gli ulteriori usi personali), lo stesso costituisce un fringe benefit. Ai fini della determinazione del valore non si applica però il criterio forfetario ex art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, ma i criteri generali per la determinazione del valore normale contenuti nell’art. 9 del TUIR (dal 2027, art. 9 del DLgs. 117/2026).
Alla luce della definizione di valore normale, non sembra sufficiente utilizzare le tariffe ACI, in quanto queste sono rappresentative dei soli costi sostenuti dall’impresa e non sono espressione di un prezzo di mercato, ma si dovrebbe fare riferimento ai listini delle società di autonoleggio, tenuto conto che possono variare in relazione alle diverse società ed al luogo di esercizio dell’attività.
Lato impresa, costituendo reddito imponibile per il dipendente, il veicolo aziendale utilizzato esclusivamente a fini personali dal lavoratore rappresenta per l’impresa concedente un onere per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 95 del TUIR (dal 2027, art. 104 del DLgs. 117/2026).
Pertanto, i relativi costi sono deducibili dal reddito d’impresa in misura pari al compenso in natura concesso al dipendente, limitatamente alle spese effettivamente sostenute dall’impresa.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941