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Lunedì, 19 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Passaggio dal regime di vantaggio al forfetario con dubbio acconti

/ Luca FORNERO

Lunedì, 19 ottobre 2026

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Al pari del passaggio dal regime forfetario (ex L. 190/2014) a quello ordinario, nemmeno il transito dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario è specificamente disciplinato con riferimento al versamento degli acconti d’imposta. Anche in questo caso, occorre quindi rifarsi ai principi generali, coi dubbi che ne conseguono.

Vale in ogni caso la pena di ricordare che si tratta di una questione destinata, nei prossimi anni, ad esaurirsi. Infatti, proprio per effetto dell’introduzione del forfetario, dal 2015 il regime di vantaggio è stato abrogato, fatta salva la facoltà, per i soggetti che ne avessero i requisiti, di potervi optare ancora per lo stesso 2015. Ad ogni modo, chi utilizzava già il regime al 31 dicembre 2014, può continuare ad applicarlo fino a scadenza naturale (art. 1 commi 85 e 88 della L. 190/2014).

Ciò posto, si consideri l’ipotesi del contribuente che ha applicato il regime di vantaggio per l’ultima volta nel 2025 e che, dal 2026, decide di avvalersi del regime forfetario.

In questo caso, se il contribuente non è titolare di ulteriori redditi oltre a quelli assoggettati, nel 2025, all’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, nel 2026 non risulta dovuto nessun acconto né a titolo d’imposta sostitutiva per il regime forfetario, né a titolo di acconto IRPEF per l’assenza di una base storica di riferimento.

Infatti, ai sensi dall’art. 1 comma 1 della L. 97/77 (dal 2027, art. 72 comma 1 del DLgs. 33/2025), gli acconti IRPEF e IRES sono dovuti in misura pari al 100% “dell’imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso”. Come ribadito dalla C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983, “il presupposto dell’obbligo di versamento dell’acconto scaturisce dal fatto che il soggetto” rivesta “la qualità di contribuente nell’anno precedente: infatti l’acconto [...] viene commisurato all’imposta relativa all’anno decorso”. In altre parole, “ai fini dell’acconto la qualità di soggetto d’imposta deve sussistere tanto nel periodo di competenza quanto in quello precedente”.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle imposte sostitutive dei regimi di vantaggio (ex art. 1 comma 114 della L. 244/2007) e forfetario (ex art. 1 comma 74 della L. 190/2014).

Si ritiene comunque irrilevante l’importo indicato nel rigo LM42 (“Differenza”) del modello REDDITI PF 2026 che, nella differente ipotesi in cui non vi fosse il passaggio tra regimi, determinerebbe l’obbligo di versamento dell’acconto ove di importo pari o superiore a 52 euro. Infatti, la base di computo dell’acconto dell’imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014) non può essere costituita dall’imposta sostitutiva del regime di vantaggio dovuta per il 2025 (indicata sempre nel rigo LM42, prima dello scomputo degli acconti e di eventuali eccedenze a credito risultanti dalla precedente dichiarazione), considerate le differenti modalità di calcolo del reddito previste per i due regimi.
Ovviamente, in questo caso, non è dovuto neppure l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, atteso che il contribuente nel 2026 non è più soggetto a tale regime.

Per le ragioni sopra esposte, appaiono privi di fondamento normativo gli avvisi di irregolarità (ex art. 36-bis del DPR 600/73, dal 2027 art. 243 del DLgs. 141/2026) che, in base alle segnalazioni di alcuni colleghi, l’Agenzia delle Entrate ha recapitato ai contribuenti per il mancato versamento degli acconti relativi al periodo d’imposta in cui è avvenuto il passaggio dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014). In particolare, secondo quanto pare essere sostenuto dagli uffici, dal momento che l’imposta viene liquidata all’interno della medesima sezione (la IV) del quadro LM, anche nel primo anno di applicazione del forfetario vi sarebbe la base di computo dell’acconto.

Nonostante la normativa e la prassi sul tema appaiano chiare, a fronte della rigida posizione degli uffici, a fini prudenziali pare comunque possibile corrispondere l’acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario, assumendo come base “storica” di computo l’imposta sostitutiva del regime di vantaggio. Infatti, tale acconto potrà essere scomputato dall’imposta dovuta a saldo, indicandolo nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF.

Il recupero è possibile anche qualora il pagamento a titolo di acconto sia stato eseguito utilizzando i codici tributo del primo e del secondo acconto dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio (vale a dire, 1793 e 1794). A tal fine, gli importi corrisposti vanno sempre indicati nel rigo LM45, colonna 2 del modello REDDITI PF, per permetterne lo scomputo dall’imposta sostitutiva per il regime forfetario.

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